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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5189/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta per il reato di concorso in truffa aggravata. Il ricorrente denunciava mancata o apparente motivazione rispetto a nuovi elementi sopravvenuti (conclusione del giudizio abbreviato di primo grado con esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità e riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno), nonché violazione di legge perché tali novità avrebbero attenuato il pericolo di recidiva e giustificato la revoca o sostituzione della misura; inoltre la difesa aveva poi comunicato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la misura cautelare era stata dichiarata cessata ex art. 300 cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la misura cautelare cessata ai sensi dell'art. 300 c.p.p., come comunicato dal difensore. Non è stata disposta alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa per le ammende, richiamando il principio che la sopravvenuta mancanza di interesse per causa non imputabile al ricorrente non configura soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 300 cod. proc. pen.

    La cessazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 300 c.p.p. determina la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare e, dunque, l'inammissibilità del ricorso. Tale sopravvenuta carenza, se derivante da causa non imputabile al ricorrente, esclude che costui venga considerato soccombente ai fini della condanna alle spese o di versamenti alla Cassa per le ammende.

  • Cass. Sez. 4, Sent. n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549-01)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la sopravvenuta perdita di interesse per causa non attribuibile al ricorrente comporta inammissibilità del ricorso senza irrogazione di spese o sanzioni pecuniarie a carico dell'appellante.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene dichiarata cessata (ex art. 300 c.p.p.) prima della decisione sul ricorso, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione dell'interesse per motivo non imputabile al ricorrente non configura automatica soccombenza: normalmente non si irrogano spese processuali né somme alla Cassa per le ammende nei confronti del ricorrente.
  • Le novità processuali sopravvenute (esclusione di aggravanti, riconoscimento di attenuanti, riparazione del danno) devono concretamente incidere sulla posizione cautelare per mantenere l'interesse all'impugnazione; se la misura è già cessata tali elementi possono risultare irrilevanti rispetto alla procedibilità dell'appello.
  • Per evitare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, chi impugna dovrebbe verificare lo stato della misura cautelare e, se necessario, chiedere provvedimenti urgenti prima che la misura cessi o venga revocata.
  • La difesa ha l'onere di comunicare tempestivamente la cessazione della misura al giudice e alle parti; la comunicazione può determinare l'estinzione del processo di impugnazione senza conseguenze di condanna se la perdita di interesse non è imputabile al ricorrente.
  • Quando si invocano «elementi nuovi» per ottenere la revoca/sostituzione di una misura, è utile documentare il nesso diretto tra tali elementi e l'attenuazione del pericolo di recidiva o di inquinamento delle prove, per mantenere l'interesse all'azione cautelare fino alla decisione.

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