Cassazione Penale, Sentenza n. 19325/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava due censure: 1) nullità della citazione a giudizio in primo grado e in appello per avere le notifiche dei decreti dispositivi e di citazione in appello effettuate presso lo studio del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p., mentre l'imputato aveva eletto domicilio diverso e il difensore aveva dichiarato di non accettare notificazioni; 2) mancata declaratoria di proscioglimento per 'evidenza di innocenza' ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., in quanto le deposizioni dei testimoni a discarico avrebbero dimostrato che le aree sottoposte a sequestro erano diverse da quelle dell'impianto serricolo per cui era stata richiesta la domanda di aiuto, escludendo così l'artificio o il raggiro contestato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto manifestamente infondato: richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha osservato che il proscioglimento per evidente innocenza ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o la non rilevanza penale (constatazione ictu oculi). Nel caso di specie, benché le deposizioni a discarico indicassero che la domanda di aiuto non riguardava le aree sequestrate, la relazione di sopralluogo attestava che l'impianto serricolo era stato realizzato mediante movimenti di terra sulle stesse aree senza titolo autorizzativo, ostando così al proscioglimento per evidente innocenza. Quanto alla censura sulle notifiche (art. 157, comma 8-bis), la Corte ha ritenuto che, essendo intervenuta la causa estintiva del reato per prescrizione, la rilevazione di una nullità di ordine generale non fosse ammissibile in Cassazione in quanto ciò implicherebbe un rinvio che sarebbe incompatibile con l'immediata efficacia della causa estintiva. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Il proscioglimento per 'evidenza di innocenza' è ammesso solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o la non rilevanza penale; si tratta di una constatazione ictu oculi incompatibile con valutazioni valutative o approfondimenti istruttori.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore di fiducia; tale modalità è lecita salvo che il difensore abbia dichiarato espressamente di non accettare notificazioni, nel qual caso la consegna presso il suo studio può integrare una nullità.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regola la trattazione in pubblica udienza su rituale richiesta delle parti; richiamata nella fase procedurale descrittiva dell'udienza.
SU n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
SU n. 35490 del 28/05/2009
Fornisce il principio interpretativo circa i limiti di applicazione dell'art. 129, comma 2: proscioglimento solo quando l'innocenza emerge in modo assolutamente non contestabile.
SU n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi)
SU n. 58120 del 22/06/2017
Riferimento giurisprudenziale sul regime delle nullità di ordine generale e loro rilevabilità.
SU n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)
SU n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002
Principio secondo cui, se è intervenuta una causa di estinzione del reato, non è ammissibile in Cassazione rilevare nullità generali che implicherebbero il rinvio e ostacolerebbero l'immediata efficacia della causa estintiva.
Massime di principio
- Il proscioglimento per 'evidente innocenza' ex art. 129, comma 2, c.p.p. è una via eccezionale: richiede che l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente incontestabile (ictu oculi); prove contraddittorie o necessità di accertamenti impediscono il suo utilizzo.
- Quando è già intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione non ammette la rilevazione di nullità di ordine generale che comporterebbero rinvio e impedirebbero l'immediata efficacia dell'estinzione.
- La notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. è valida salvo che il difensore abbia espressamente rifiutato o dichiarato di non accettare notificazioni; l'eccezione su tale vizio va tempestivamente proposta e trattata in grado di merito.
- In presenza di elementi di prova contrapposti (dichiarazioni a discarico vs. relazione di sopralluogo), il giudice di merito può ritenere che non sussistano i presupposti per un proscioglimento sommario per evidente innocenza e richiedere approfondimenti.
- Per preservare la possibilità di impugnare profili formali come la validità delle notifiche, le nullità devono essere tempestivamente dedotte e trattate nel processo di merito, altrimenti la loro rilevazione in sede di legittimità può essere preclusa.
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