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Sentenza

Sentenza del 13/11/2015 n. 23245 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo la nullità del giudizio d'appello per violazione del litisconsorzio necessario. L'appello originariamente proposto dai venditori era stato notificato soltanto all'Amministrazione e non anche alla società acquirente, che aveva partecipato al giudizio di primo grado. Secondo la ricorrente, trattandosi di un unico e inscindibile rapporto tributario relativo alla rettifica del valore del terreno, il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, nelle controversie relative all'imposta di registro, cedente e cessionario sono coobbligati solidali, ma tra loro non sussiste litisconsorzio necessario. La partecipazione al processo di uno solo dei coobbligati è quindi sufficiente a costituire regolarmente il contraddittorio. L'eventuale contrasto tra decisioni o gli effetti sui coobbligati riguardano il rapporto tra giudicati e non determinano la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, considerata l'anomala evoluzione della controversia e la sua non completa linearità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5

    La norma era stata invocata dai contribuenti per contestare la rettifica del valore del terreno, ma la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure, poiché ha rigettato il ricorso sulla questione processuale relativa al litisconsorzio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, commi 1 e 3

    Il comma 1 disciplina il litisconsorzio necessario; il comma 3 consente l'intervento nel processo.

    L'art. 14, comma 1, si applica quando l'obbligazione tributaria deriva da una fattispecie inscindibile, caratterizzata da elementi comuni a una pluralità di soggetti e direttamente contestati. La mera solidarietà tra coobbligati non rende invece necessariamente inscindibile la controversia. In tale situazione può rilevare l'intervento del coobbligato, ma non è obbligatoria la sua partecipazione.

  • Art. 102 cod. proc. civ.

    La disposizione sul litisconsorzio necessario non è stata ritenuta applicabile al caso concreto, perché la solidarietà tra cedente e cessionario nell'imposta di registro non impone la presenza di tutti i coobbligati nello stesso giudizio.

  • Cass. n. 24063 del 2011

    Il rapporto di solidarietà non realizza un presupposto del litisconsorzio necessario, ma pone problemi relativi al rapporto tra giudicati e può legittimare un intervento nel processo.

    La solidarietà tributaria non comporta automaticamente l'inscindibilità della causa; l'eventuale interferenza tra decisioni rese nei confronti dei diversi coobbligati deve essere gestita sul piano degli effetti dei giudicati.

  • Cass. n. 24098 del 2014

    Il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali.

    Nelle controversie in cui più soggetti sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta, il processo può validamente proseguire anche senza la partecipazione di tutti i coobbligati.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'imposta di registro, cedente e cessionario sono normalmente coobbligati solidali, ma ciò non implica automaticamente un litisconsorzio necessario.
  • L'impugnazione proposta da uno solo dei coobbligati può essere decisa anche senza notificare il ricorso agli altri coobbligati che abbiano partecipato al primo grado.
  • La mancata partecipazione di un coobbligato non determina, di regola, la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio; il soggetto interessato può eventualmente intervenire nel processo nei casi consentiti.
  • Quando esistono più giudizi promossi da soggetti solidalmente obbligati contro lo stesso atto impositivo, il principale problema riguarda il coordinamento e gli effetti dei diversi giudicati, non la necessità di riunire sempre tutti i soggetti.
  • La decisione non esclude la possibilità di contestare nel merito la rettifica del valore o la tempestività dell'accertamento; in questo caso tali questioni non sono state esaminate perché il ricorso è stato rigettato sulla sola questione processuale.

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