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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10612/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di due episodi di rapina. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per illegittima acquisizione del reperto biologico da cui era stato ricavato il proprio DNA, sostenendone la conseguente inutilizzabilità. Con il secondo motivo contestava la motivazione sulla responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e degli indizi valorizzati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché reiterativo, privo di specificità e comunque manifestamente infondato, osservando che il prelievo di saliva da mozziconi di sigaretta e da un cotton fioc utilizzati dall'imputato, effettuato all'insaputa dello stesso, è attività consentita ai sensi dell'art. 348 c.p.p. e non incide sulla libertà personale. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logica e giuridicamente corretta, fondata su plurimi indizi gravi, precisi e concordanti. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo, anche per difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 348 c.p.p.

    Il prelievo di saliva da materiale biologico separato dalla persona, come mozziconi di sigaretta e cotton fioc già utilizzati, può essere effettuato ai sensi di tale norma senza incidere sulla libertà personale dell'interessato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una vera correlazione critica con le argomentazioni della sentenza impugnata; non basta una generica riproposizione delle tesi difensive.
  • Il prelievo di tracce biologiche rinvenute su oggetti già utilizzati dall'indagato o imputato, se il materiale è fisicamente separato dalla persona, può essere svolto come attività di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348 c.p.p. e non integra di per sé una lesione della libertà personale.
  • In sede di legittimità è preclusa una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura degli indizi, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e coerente.
  • La Corte di cassazione interviene sul controllo di legittimità della motivazione, non sulla ricostruzione fattuale alternativa proposta dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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