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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9481/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per riciclaggio del motociclo Honda risultato provento di furto. Il ricorrente deduceva violazione di legge e omessa motivazione sull'elemento materiale e psicologico del reato: sosteneva di essere stato solo utilizzatore del mezzo e che non vi era prova che avesse partecipato alle operazioni di alterazione (sostituzione targhe, abrasione telaio). Contestava inoltre la motivazione della Corte d'appello che aveva ritenuto la responsabilità sulla base della conoscenza o conoscibilità delle anomalie (targa appartenente alla madre, alterazione del telaio) e chiedeva, in subordine, il riconoscimento della ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell'art. 648-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania. La Corte suprema ha censurato l'argomentazione dei giudici d'appello che hanno ricavato la responsabilità del De Simone dalla sola utilizzazione del veicolo e dalla 'conoscibilità' delle alterazioni, considerando errato dedurre un concorso a posteriori in un reato di natura istantanea come il riciclaggio. Ha disposto una nuova valutazione volta a verificare se sussistano prove di una partecipazione materiale o morale al reato di riciclaggio o, in alternativa, la responsabilità per il diverso reato di ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    quarto comma dell'art. 648-bis cod. pen.

    Il reato di riciclaggio è qualificato come reato a forma libera e ha natura istantanea; per ascrivere il reato a un soggetto occorre accertare il dolo relativo alle operazioni di occultamento/alterazione e non è possibile desumere il concorso a posteriori dalla sola utilizzazione del bene

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La giurisprudenza richiamata distingue la ricettazione come reato istantaneo: la mera successiva utilizzazione o detenzione non prova automaticamente una compartecipazione morale a posteriori; per la ricettazione o per ulteriori condotte consecutive occorre provare il dolo di ricezione

  • art. 625 cod. pen.

    n. 2 dell'art. 625 cod. pen.

    Richiamata in relazione all'aggravante per il furto (forzatura del blocco d'accensione); rilevante ai fini della qualificazione del delitto presupposto e della valutazione delle circostanze

  • art. 624-bis cod. pen.

    Citato dalla Corte d'appello come delitto presupposto in modo contraddittorio nella motivazione; la Cassazione ha evidenziato l'incoerenza fattuale nel ricondurre il furto all'ipotesi evocata senza prova

Massime di principio

  • Il reato di riciclaggio ha natura istantanea: non è possibile qualificare una persona per concorso nel riciclaggio sulla sola base della successiva utilizzazione del bene dopo che le operazioni di occultamento/alterazione sono state completate
  • Per imputare il riciclaggio occorre provare il dolo (anche eventualmente indiretto) relativo alle operazioni dirette a rendere difficile l'identificazione della provenienza del bene; la mera 'conoscibilità' di anomalie non sostituisce la prova del dolo
  • La mera disponibilità o utilizzo del bene da parte di un soggetto, anche se convivente o legato al proprietario, non è sufficiente a fondare la responsabilità per le operazioni di alterazione commesse da altri
  • Se la prova dimostra che il soggetto ha acquisito o detenuto il bene dopo la consumazione del reato presupposto senza partecipazione alle operazioni di occultamento, va considerata l'ipotesi della ricettazione, valutandone gli elementi soggettivi (dolo di ricezione)
  • In presenza di contestazioni su più capi di imputazione (riciclaggio vs ricettazione), il giudice deve esaminare distintamente l'elemento materiale e psicologico di ciascun reato e non desumere l'uno dall'altro per mera analogia
  • La convivenza o il rapporto familiare (es. madre/figlio) non legittima automaticamente inferenze di compartecipazione: serve prova specifica di contributo materiale o di una volontà antecedente o contestuale alle operazioni di occultamento
  • I giudici di merito non devono basare la condanna su giudizi di 'conoscibilità' che traducano la valutazione della condotta in colposo; quando si richiede il dolo, la motivazione deve documentare elementi concreti che lo dimostrino

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