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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9041/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Guardia di Finanza, con processo verbale di constatazione, ritenne che la Texital s.r.l., pur avendo sede legale e stabilimento in Romania, fosse di fatto amministrata in Italia (presso la sede della Textura s.p.a.), configurando esterovestizione e fissando la residenza fiscale della società in Italia ai sensi dell'art. 73 del T.U.I.R.; l'Ufficio emise avviso di accertamento per omessa dichiarazione e ricavi non dichiarati (IRES e IVA, anno 2008) determinando un imponibile di € 338.668,10 con metodo induttivo. Texital impugnò senza successo in primo e secondo grado; in Cassazione la controversia è stata invece decisa sul piano processuale perché il ricorso principale è stato depositato oltre il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. (termine di 20 giorni decorrente dalla prima notificazione), mentre il successivo ricorso “in riassunzione” è stato formato dopo la scadenza del termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile (inammissibile) il ricorso per cassazione per mancato deposito nei termini: la prima notificazione al destinatario era avvenuta il 25 luglio 2016, per cui il termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 369 c.p.c. è spirato il 14 settembre 2016; il ricorso poi depositato in riassunzione è stato sottoscritto il 13 ottobre 2016 e notificato successivamente, quindi tardivo. La Corte ha rigettato il ricorso per questo motivo procedurale senza entrare nel merito, ha condannato la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in € 5.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U.I.R.

    La norma è stata invocata in relazione alla determinazione della residenza fiscale e alla possibilità di attribuire la residenza fiscale in Italia a società formalmente estere ma di fatto amministrate in Italia (esterovestizione); la Corte non è però entrata nel merito della sua applicazione, avendo deciso per inammissibilità processuale.

  • art. 369 cod. proc. civ. (comma 1)

    Il termine per il deposito del ricorso per cassazione (20 giorni) decorre dalla data della prima notificazione valida: la Corte ha ritenuto che, non essendo stata contestata la validità della prima notificazione e risultandone il perfezionamento, il termine era già spirato e il deposito successivo in riassunzione non poteva sanare il vizio. La violazione è rilevabile d'ufficio.

  • art. 307 c.p.c.

    Richiamato nella premessa della parte ricorrente come fondamento per la riassunzione del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione; la Corte ha rilevato che la riassunzione non ha potuto sanare il difetto di tempestività del deposito originario.

  • art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012)

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, applicando la norma che disciplina integrazioni/conseguenze processuali sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Il termine di 20 giorni per il deposito del ricorso per cassazione decorre dalla prima notifica valida: se la prima notifica è valida e non impugnata, non è possibile sanare il mancato deposito con una successiva riassunzione.
  • Se si ritiene che la prima notificazione sia nulla o invalida, la parte deve allegarlo e dimostrarlo tempestivamente; in mancanza, il decorso del termine per il deposito è valido e il ricorso sarà inammissibile se depositato oltre il termine.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare improcedibile un ricorso per tardività d'ufficio; la difesa della controparte in merito non sana automaticamente il vizio procedurale.
  • Quando il rigetto avviene per motivi processuali, il merito della controversia (es. applicazione dell'art. 73 T.U.I.R. per presunta esterovestizione) resta intatto nelle decisioni di merito già adottate e non viene riesaminato.
  • In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, la parte soccombente può essere condannata alle spese di lite e ad ulteriori oneri procedurali (es. contributo unificato), per cui è essenziale curare la tempestività formale degli atti processuali.

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