Cassazione Penale, Ordinanza n. 19606/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta dunque ferma quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua penale responsabilità. La censura deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze non evidenziavano reali profili di illogicità della motivazione e si risolvevano in una contestazione della ricostruzione del fatto, quindi estranea al perimetro del ricorso di legittimità ex art. 606 c.p.p. Inoltre, il ricorso riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello, ove era stata ritenuta attendibile la persona indicata nel testo come Gherlone, che aveva escluso di essere stato incaricato quale commercialista della società amministrata dall'imputato. La Corte ha anche ribadito che l'affidamento a un professionista della predisposizione e presentazione della dichiarazione annuale non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità per omessa dichiarazione, poiché il relativo dovere è personale e indelegabile, essendo delegabile solo la materialità della predisposizione e dell'invio telematico. La società amministrata dall'imputato era inoltre risultata evasore totale per tre annualità consecutive.
Norme richiamate
delimita il controllo di legittimità; non consentita una mera rivalutazione della ricostruzione del fatto o delle risultanze probatorie se non sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 186 del 13/06/2000 Corte Cost.
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone la non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
la Corte ribadisce che il dovere di presentare la dichiarazione annuale è personale e indelegabile; è delegabile solo la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un ricorso che si limiti a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, senza individuare specifiche illogicità o violazioni di legge rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- In tema di omessa dichiarazione, l'affidamento a un professionista della predisposizione o trasmissione della dichiarazione non esonera il contribuente o l'amministratore dalla responsabilità penale, poiché l'obbligo di presentazione della dichiarazione è personale e indelegabile.
- La delega a terzi può riguardare soltanto attività materiali o strumentali connesse all'adempimento fiscale, ma non trasferisce la titolarità del dovere penalmente rilevante.
- La conferma in sede di merito dell'attendibilità della prova dichiarativa, se sorretta da motivazione logica ed esauriente, non può essere sovvertita in cassazione mediante una mera riproposizione delle medesime doglianze.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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