Sentenza n. 5250/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 09610/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato gli atti riferiti alla candidata e disposto la rinnovazione della seconda prova scritta informatizzata
Esito
Favorevole al resistente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata aveva partecipato a un corso-concorso per l’ammissione di allievi al corso di formazione dirigenziale, ma era stata esclusa per avere conseguito nella seconda prova scritta “in basket” il punteggio di 69,375/100, inferiore alla soglia di 70/100. Aveva impugnato l’elenco degli ammessi alla prova orale, l’esito della prova e gli atti relativi al suo svolgimento, correzione e valutazione, deducendo, tra l’altro, l’illegittima valutazione da parte di una società esterna, l’erroneità della metodologia di attribuzione dei punteggi, la carente predeterminazione dei criteri, il difetto di motivazione, la contraddittorietà degli atti e la disparità di trattamento. Con motivi aggiunti aveva contestato il punteggio attribuito a uno specifico item, sostenendo che l’attribuzione di mezzo punto ulteriore le avrebbe consentito di raggiungere la soglia minima. Dopo che l’Amministrazione aveva inizialmente trasmesso, in sede di accesso, l’elaborato di altro candidato e aveva successivamente inviato un diverso documento indicandolo come quello corretto, la candidata aveva dedotto la violazione dei principi di integrità, immodificabilità, riferibilità e tracciabilità del documento informatico, nonché l’utilizzo di un sistema algoritmico non adeguatamente previsto e verificabile. Il TAR aveva respinto le censure generali sulla prova, ma aveva accolto quelle relative alla specifica posizione della candidata, ritenendo non sufficientemente certa la genuinità e riferibilità dell’elaborato, e aveva ordinato la ripetizione della prova. La SNA ha appellato la sentenza sostenendo che il TAR avesse valutato un elaborato appartenente ad altro candidato, che il punteggio dell’item fosse stato correttamente determinato, che l’errore di trasmissione fosse stato tempestivamente rettificato e che i diversi metadati del file non dimostrassero alcuna alterazione. Ha inoltre dedotto che il vero elaborato fosse costituito dai log e dai dati registrati sui server, che il punteggio fosse già cristallizzato negli atti ufficiali e che non potesse disporsi la rinnovazione sulla base di una mera illegittimità di pericolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la controversia non riguardasse l’illegittimità astratta della prova “in basket” o l’affidabilità generale dello strumento informatico, ma la certezza della riferibilità, integrità, immodificabilità e verificabilità dell’elaborato concretamente attribuito alla candidata. La trasmissione iniziale di un elaborato appartenente ad altro concorrente ha inciso sul documento centrale per l’esercizio della tutela difensiva e non poteva essere degradata a irregolarità innocua. La successiva rettifica non era sufficiente, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare con elementi coevi, oggettivi e non equivoci la corrispondenza del nuovo documento all’elaborato originario, la sua conservazione senza alterazioni e la tracciabilità dell’estrazione. I diversi metadati, considerati insieme all’errore iniziale, alla rettifica successiva e alla necessità di chiarimenti postumi, costituivano un elemento idoneo a incrinare l’affidabilità della catena di custodia documentale, pur non avendo valore probatorio assoluto e pur non dimostrando necessariamente una manipolazione dolosa. Poiché l’Amministrazione disponeva in via esclusiva dei log, dei dati, dei codici identificativi e dei sistemi informatici, spettava ad essa fornire la prova rigorosa della regolarità della procedura, mentre non poteva essere imposto alla candidata di dimostrare una manipolazione interna del sistema. Le attestazioni tecniche acquisite successivamente da CINECA e AgID potevano illustrare il funzionamento generale del sistema, ma non sanavano l’anomalia concreta né sostituivano la certezza originaria della catena documentale. La ripetizione della prova non violava la par condicio, poiché costituiva il rimedio alla gestione illegittima della prova e non attribuiva un vantaggio indebito: non comportava l’ammissione automatica al corso, ma soltanto la rinnovazione della fase viziata. Le esigenze organizzative, economiche e di stabilità della graduatoria non prevalevano sulla legalità, trasparenza e verificabilità della selezione. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la complessità tecnica e la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento richiedono che la procedura concorsuale sia non solo sostanzialmente corretta, ma anche trasparente, verificabile e rispettosa delle garanzie dei candidati.
L’accesso agli atti deve consentire al candidato di conoscere in modo corretto e attendibile il documento centrale per verificare la valutazione concorsuale e predisporre la tutela.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali informatizzate, l’Amministrazione deve garantire una catena documentale certa, integra, immodificabile, riferibile e verificabile, comprendente la formazione dell’elaborato, la conservazione dei dati, l’associazione al codice identificativo, l’estrazione e l’ostensione al candidato.
- Quando l’Amministrazione trasmette inizialmente al candidato l’elaborato di altro concorrente e successivamente produce un diverso documento come quello corretto, la rettifica non elimina il vizio se non è accompagnata da elementi coevi, oggettivi e non equivoci che dimostrino la continuità e integrità della catena documentale.
- In presenza di un’anomalia oggettiva nella gestione di elaborati digitali, il candidato deve allegare elementi idonei a far dubitare della regolarità della procedura; spetta poi all’Amministrazione, che detiene in via esclusiva dati, log e sistemi informatici, superare il dubbio con documentazione certa, coeva e verificabile.
- La modifica dei metadati di un documento informatico non dimostra automaticamente la falsificazione del contenuto, ma può assumere rilievo indiziario quando si inserisce in una sequenza di anomalie documentali e contribuisce a rendere incerta la genuinità e riferibilità dell’elaborato.
- Le attestazioni tecniche formate dopo l’insorgenza del contenzioso possono illustrare il funzionamento generale del sistema informatico, ma non possono sostituire la certezza originaria della documentazione né sanare ex post una concreta discontinuità nella catena di custodia dell’elaborato.
- La rinnovazione della prova concorsuale riferita al solo candidato il cui elaborato non sia con certezza integro e riferibile non viola la par condicio, poiché costituisce un rimedio proporzionato alla fase procedimentale viziata e non comporta l’automatica ammissione alle successive fasi.
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