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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29825/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia origina da avvisi di intimazione relativi a IRPEF 2000, impugnati dalla contribuente dinanzi al giudice tributario e annullati per intervenuta prescrizione. La decisione di merito era stata confermata in appello sul rilievo che la prescrizione del credito fosse quinquennale. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con l'unico motivo, che la prescrizione dovesse invece essere decennale perché il credito riguardava un tributo erariale. L'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso adesivo; la contribuente ha resistito con controricorso. La ricorrente ha quindi contestato la qualificazione del termine prescrizionale applicabile alla pretesa tributaria e, in particolare, la non applicabilità della prescrizione quinquennale ritenuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui la mancata impugnazione dell'atto di riscossione non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo. Ha però precisato che, nel caso di specie, si trattava di IRPEF, e per il credito erariale relativo all'imposta trova applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., non quello quinquennale dell'art. 2948 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale

    la sola definitività dell'atto di riscossione non comporta, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale; ciò vale solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    "Per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

    non si applica al credito erariale per IRPEF, perché l'obbligazione tributaria non ha natura di prestazione periodica in senso tecnico.

  • art. 2946 c.c.

    per il credito erariale relativo all'imposta trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione.

Massime di principio

  • La mancata opposizione o impugnazione di un atto di riscossione mediante ruolo produce l'irretrattabilità del credito, ma non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c.; tale effetto si verifica solo se l'atto sia assistito da un titolo giudiziale definitivo.
  • Nel verificare la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo occorre distinguere tra la definitività dell'atto di riscossione e il termine prescrizionale sostanziale proprio del credito sottostante, che può essere ordinario decennale oppure breve a seconda della natura del credito.
  • Il credito per IRPEF non è qualificabile come prestazione periodica ai fini dell'art. 2948 c.c., poiché il debito d'imposta nasce da autonome obbligazioni riferite ai singoli periodi d'imposta; ad esso si applica quindi la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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