Cassazione Penale, Ordinanza n. 10125/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna dell'imputato. Ha inoltre disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per atti persecutori, furto e violazione di corrispondenza. Con il primo motivo ha censurato la valutazione delle testimonianze, deducendo in sostanza un travisamento della prova e un vizio di motivazione; la Corte di cassazione ha rilevato però che le doglianze miravano solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie e una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha contestato la graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; anche qui la censura è stata ritenuta meramente reiterativa dei motivi d'appello e comunque infondata, poiché la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto insindacabile se motivato in modo non contraddittorio.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata solo per individuare i reati oggetto della condanna confermata
norma incriminatrice richiamata solo per individuare i reati oggetto della condanna confermata
norma incriminatrice richiamata solo per individuare i reati oggetto della condanna confermata
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove né una "rilettura" del compendio probatorio, quando la doglianza si risolva nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione se la critica non evidenzia un effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità desumibile dal testo della sentenza impugnata.
- La valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova e la scelta tra versioni testimoniali divergenti spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se la decisione è sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria o manifestamente illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se la motivazione dà conto, anche per relationem, degli elementi considerati rilevanti e non presenta contraddizioni.
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