Ordinanza n. 260/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato fosse privo di attualità e, comunque, suscettibile di essere eliminato dall’eventuale accoglimento della domanda di annullamento nel merito. In assenza di un danno cautelare attuale e non adeguatamente reversibile, non è stata concessa la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Decreto del Presidente della Regione Calabria di attivazione del potere sostitutivo e nomina di un commissario ad acta, unitamente alla deliberazione di Giunta regionale presupposta e agli atti relativi alla short list dei commissari e all’insediamento del commissario
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’I.P.A.B. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il decreto presidenziale regionale n. 34 del 5 maggio 2026, la deliberazione della Giunta regionale n. 203/2026 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, concernenti l’attivazione del potere sostitutivo, la nomina del commissario ad acta, la procedura per la costituzione di una short list di commissari destinati alla verifica della gestione e alla trasformazione delle I.P.A.B., nonché il verbale di insediamento del commissario. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; è esaminata esclusivamente la domanda cautelare.
Norme richiamate
La tutela cautelare è stata negata perché il pregiudizio dedotto è stato ritenuto privo di attualità e comunque eliminabile mediante l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la prospettazione di un pregiudizio attuale; un danno meramente eventuale o non attuale non giustifica la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
- La sospensione cautelare può essere negata quando il pregiudizio dedotto sia comunque eliminabile attraverso l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →