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Ordinanza

Ordinanza n. 260/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato fosse privo di attualità e, comunque, suscettibile di essere eliminato dall’eventuale accoglimento della domanda di annullamento nel merito. In assenza di un danno cautelare attuale e non adeguatamente reversibile, non è stata concessa la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Presidente della Regione Calabria di attivazione del potere sostitutivo e nomina di un commissario ad acta, unitamente alla deliberazione di Giunta regionale presupposta e agli atti relativi alla short list dei commissari e all’insediamento del commissario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’I.P.A.B. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il decreto presidenziale regionale n. 34 del 5 maggio 2026, la deliberazione della Giunta regionale n. 203/2026 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, concernenti l’attivazione del potere sostitutivo, la nomina del commissario ad acta, la procedura per la costituzione di una short list di commissari destinati alla verifica della gestione e alla trasformazione delle I.P.A.B., nonché il verbale di insediamento del commissario. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; è esaminata esclusivamente la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata perché il pregiudizio dedotto è stato ritenuto privo di attualità e comunque eliminabile mediante l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la prospettazione di un pregiudizio attuale; un danno meramente eventuale o non attuale non giustifica la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
  • La sospensione cautelare può essere negata quando il pregiudizio dedotto sia comunque eliminabile attraverso l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelare

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