Sentenza n. 713/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, n. 920/2024, pubblicata il 2/7/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 920/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 920/2024, pubblicata il 2 luglio 2024. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto al giudicato civile. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti e includendo, ove non già pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza del ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo, in caso di persistente inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'inottemperanza di un'amministrazione a una sentenza civile passata in giudicato, previamente notificata ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, legittima il beneficiario del giudicato a proporre ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato entro un termine determinato, includendo anche le somme dovute per le spese legali liquidate nella sentenza, salvo quanto già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
Come è indicizzato
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