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Sentenza

Sentenza del 17/04/2015 n. 7857 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Dogane aveva contestato alla CO.MA.CO. s.p.a. l'utilizzo di certificati AGRIM falsi, allegati a dichiarazioni doganali relative a importazioni effettuate tra il 12 ottobre 1998 e il 7 aprile 2000, procedendo alla revisione degli accertamenti e alla richiesta dei maggiori dazi. La società aveva impugnato gli atti sostenendo, tra l'altro, la scusabilità dell'errore ai sensi dell'art. 220, comma 2, lett. b), del Regolamento CE n. 2913/1992. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello. Nel giudizio di cassazione, tuttavia, la Commissione europea aveva parzialmente accolto la domanda di sgravio dei dazi e le parti avevano stipulato una transazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la transazione aveva eliminato ogni motivo di contrasto e le parti non avevano più nulla da pretendere reciprocamente. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. La Corte ha precisato che la transazione sostituisce la disciplina contenuta nella sentenza impugnata, la quale viene caducata e non può passare in giudicato. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 220, comma 2, lett. b), Regolamento CE n. 2913/1992

    La contribuente aveva invocato la disposizione per sostenere che l'errore relativo alla falsità dei certificati AGRIM fosse scusabile e che, pertanto, non dovessero essere recuperati i dazi. I giudici di merito avevano ritenuto infondata tale tesi, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito per effetto della transazione.

  • Art. 382, comma 3, codice di procedura civile

    Consente la cassazione senza rinvio quando non è più necessario o possibile procedere a una decisione sul merito. È stato applicato perché la transazione aveva fatto venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.

  • Art. 65, D.P.R. n. 43/1973

    Disciplina la decisione del direttore regionale in materia di controversie doganali, atto che era stato notificato alla società e successivamente impugnato.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio, le parti raggiungono una transazione che definisce integralmente la controversia, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta normalmente la cassazione o caducazione delle sentenze non ancora passate in giudicato, perché esse non sono più attuali rispetto al nuovo accordo tra le parti.
  • La pronuncia di cessazione della materia del contendere non decide definitivamente il merito della pretesa e non forma giudicato sostanziale su di essa; attesta soltanto che è venuto meno l'interesse a proseguire il processo.
  • In caso di accordo transattivo, le spese processuali possono essere compensate integralmente se entrambe le parti lo chiedono e il giudice ritiene conforme tale soluzione.
  • La transazione non equivale necessariamente al riconoscimento della fondatezza delle ragioni di una parte: l'esito processuale deriva dalla definizione consensuale della lite, non da una vittoria nel merito.

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