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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32125/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 febbraio 2025, deducendo un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare ha contestato che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata, sostenendo che la decisione avrebbe dovuto riconoscere una più favorevole comparazione delle circostanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era meramente reiterativo e non si confrontava con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva argomentato in modo logico e persuasivo sulla costante pericolosità del ricorrente, valorizzando elementi emersi anche in altre occasioni e ritenendo perciò non giustificabile un'ulteriore mitigazione della pena. Ha inoltre ribadito che la graduazione della pena e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non arbitraria e non illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro legale per la determinazione della pena base e della sua graduazione da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio di commisurazione della pena, da osservare nella valutazione discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva è inammissibile quando si risolve in una mera riproposizione di deduzioni già esaminate dal giudice di merito e non si confronta concretamente con la motivazione impugnata.
  • La graduazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni conseguenti alle circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena se la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico ed sia sorretta da motivazione sufficiente.
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva può essere mantenuto in equivalenza quando il giudice di merito dia conto, con motivazione logica, di elementi ostativi a una ulteriore mitigazione della pena, come la persistente pericolosità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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