Cassazione Penale, Ordinanza n. 32981/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 7 gennaio 2025, che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso conteneva un solo motivo, indicato come attinente al giudizio di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto del tutto generico, osservando che non era stato dedotto alcunché di specifico a sostegno della censura.
Norme richiamate
Non citato espressamente nel testo; la decisione richiama solo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche, senza ulteriori specificazioni normative testuali.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere deduzioni concrete; una censura meramente generica, priva di allegazioni effettive, è inammissibile.
- Quando il ricorso si limita a contestare in astratto il giudizio di responsabilità senza indicare puntualmente errori di diritto o vizi della motivazione, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza affrontare il merito della condanna.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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