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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14790/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale che, in sede esecutiva, aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati nell'istanza. La doglianza riguardava la valutazione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, c.p. La Corte rileva che il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione valorizzando l'assenza di elementi idonei a dimostrare che, sin dal primo reato, fossero state programmate anche le condotte successive, la significativa distanza temporale tra i fatti (oltre cinque anni) e l'insufficienza della mera omogeneità delle condotte. Il ricorso censurava tale valutazione, ma le doglianze erano ritenute generiche e volte, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta e non manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato la continuazione per mancanza di prova dell'unicità del disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Per il riconoscimento della continuazione occorre che sia desumibile, anche in termini generali, un programma criminoso unitario già esistente al momento del primo reato; la sola omogeneità delle condotte e la loro sequenza temporale non bastano, specie in presenza di una lunga distanza temporale tra i fatti.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede elementi concreti dai quali possa inferirsi che, sin dalla consumazione del primo reato, l'agente avesse programmato anche i reati successivi, almeno nelle linee generali richieste dall'art. 81, comma 2, c.p.
  • La mera omogeneità delle condotte criminose non è di per sé sufficiente a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
  • Un notevole intervallo temporale tra i reati è un indice ostativo al riconoscimento della continuazione, se non accompagnato da ulteriori elementi dimostrativi di un programma unitario.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione non illogica del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio; censure meramente generiche o rivalutative conducono all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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