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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8774/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione della condanna in secondo grado (Corte d'Assise d'appello di Catania, 25/10/2015, pena: 1 anno per falso del pubblico ufficiale) basandosi su una "prova nuova": le dichiarazioni rese in indagini difensive da Francesco Ferrata, collaboratore di studio, che affermava la presenza del notaio nel giorno della stipula. Ricorrente censura l'ordinanza di inammissibilità per mancata valutazione della rilevanza della nuova prova e per motivazione illogica che avrebbe ritenuto inattendibile il teste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e ben motivata l'ordinanza della Corte di Appello di Messina che, nel vagliare l'ammissibilità della revisione, ha valutato la "prova nuova" come di dubbia valenza per tre ordini di ragioni: (i) non chiare le circostanze della scoperta della prova; (ii) implausibile la memoria così nitida del teste su fatti avvenuti 15 anni prima e ingiustificato il lungo silenzio; (iii) inspiegabile il comportamento dell'imputato che, pur a conoscenza del teste, non ne aveva mai fatto menzione. Inoltre la Corte territoriale ha confrontato la nuova prova con un consistente quadro probatorio preesistente (dichiarazioni della persona offesa, risultanze del registro cronologico notarile, falsità del timbro Agenzia delle Entrate sulla procura, numero di repertorio non corrispondente, attestazione di revoca priva di data e firma) ritenendo che la nuova dichiarazione non potesse scalfire la condanna. Perciò la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissibilità della revisione: il giudice della revisione deve compiere una valutazione preliminare, seppur limitata, sull'affidabilità, persuasività e congruenza delle nuove prove rispetto al contesto probatorio già acquisito, senza anticipare indebitamente il merito

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Prevede l'eventuale proscioglimento se, in sede di revisione, emerge che l'imputato debba essere prosciolto; citato per indicare l'effetto possibile della revisione correttamente accolta

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma collegata ai presupposti per la revisione e gli effetti sul giudizio di merito; richiamata nel contesto della valutazione dell'idoneità delle nuove prove a determinare il proscioglimento

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Disciplina le conseguenze della revisione e le pronunce possibili; citata per completezza nell'analisi delle condizioni richieste per ottenere la revisione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali nei casi di rigetto del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La richiesta di revisione fondata su "prove nuove" richiede che tali prove siano non solo attendibili ma anche persuasivamente congruenti col quadro probatorio già acquisito: il giudice dell'ammissibilità può svolgere una valutazione preliminare di affidabilità e di potenzialità di capovolgere il giudizio, purché non anticipi indebitamente il merito.
  • Elementi che indeboliscono la persuasività di una prova nuova: mancanza di spiegazione su come è stata scoperta, ritardo ingiustificato nella produzione, memoria implausibile su fatti remoti, incoerenze con documentazione oggettiva e l'assenza di riferimenti precedenti all'esistenza del teste da parte dell'imputato.
  • Quando il giudizio di ammssibilità è adeguatamente motivato e mostra che la nuova prova non è idonea a scalfire plurime risultanze documentali e dichiarative preesistenti, la declaratoria di inammissibilità è solida e difficilmente annullabile in Cassazione.
  • Il richiedente deve curare la catena di acquisizione della nuova prova (documentare le circostanze della scoperta e spiegare il ritardo), fornire elementi che supportino la credibilità e la coerenza con gli elementi oggettivi già emersi, e se possibile controbilanciare documenti che altrimenti rendono la nuova prova implausibile.
  • Il giudice deve evitare valutazioni meramente formali: anche nella fase sommaria di ammissibilità è richiesta una motivazione logica che confronti la nuova prova con il pregresso impianto probatorio e ne valuti la capacità effettiva di determinare il proscioglimento.

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