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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18813/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, chiedendo anche la compensazione delle spese per la disponibilità manifestata dalla controparte. Tuttavia non risultava prodotta l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione e ha richiamato la disciplina dell'art. 390 c.p.c., distinguendo tra rinuncia inefficace ai fini dell'estinzione se non rispettosa delle formalità richieste e rinuncia idonea a determinare l'estinzione senza necessità di accettazione della controparte. Nel caso concreto ha ritenuto non perfezionata la rinuncia in modo da provocare l'estinzione, ma comunque idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'atto di rinuncia depositato dall'Agenzia delle Entrate era stato notificato ma non accettato dalla controparte e non risultava accompagnato dalla dichiarazione di assenso. Ha quindi escluso l'estinzione del processo per mancanza dei requisiti formali ritenuti necessari dal testo richiamato, ma ha affermato che la rinuncia comportava comunque l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Ha compensato le spese di legittimità per il consolidarsi di orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se correttamente formalizzata, è sufficiente a produrre effetti processuali; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che, in mancanza delle prescritte formalità/assenso documentato, non si determinasse l'estinzione, ma comunque l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 306, comma 1, c.p.c.

    il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione

    La Corte ha affermato che questa regola non si applica al giudizio di legittimità; la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede accettazione delle controparti per essere efficace ai fini processuali.

  • Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876

    Richiamata per il principio secondo cui la rinuncia non idonea a determinare l'estinzione comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259

    Richiamata nello stesso senso sul rapporto tra rinuncia non perfezionata ed inammissibilità del ricorso.

  • Cass. sez. 3, 21/06/2016, n. 12743

    Richiamata nello stesso senso sul rapporto tra rinuncia non perfezionata ed inammissibilità del ricorso.

  • Cass. sez. 6 - 5, 7/06/2018, n. 14782

    Richiamata nello stesso senso sul rapporto tra rinuncia non perfezionata ed inammissibilità del ricorso.

  • Cass. Sez. 5, n. 28538 del 2019

    Richiamata per affermare che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio e non necessita dell'accettazione della controparte.

  • Cass. sez. 3, 18/09/2008, n. 23840

    Richiamata per il principio secondo cui, pur non richiedendo accettazione, la rinuncia comporta il venir meno dell'interesse alla prosecuzione e la condanna alle spese del rinunciante, salvo diversa regolazione.

  • Cass. sez. 6 - L, 26/02/2015, n. 3971

    Richiamata nello stesso senso sulla conseguenza della rinuncia e sulle spese del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso non ha natura accettizia: non è necessaria l'accettazione delle controparti per produrre effetti processuali.
  • Se la rinuncia non è assistita dalle formalità richieste dall'art. 390 c.p.c., non determina l'estinzione del processo; può però rendere il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione e legittima la declaratoria di inammissibilità o estinzione a seconda del perfezionamento formale dell'atto.
  • Nel giudizio di legittimità le spese possono essere regolate in modo diverso, potendo la Corte disporne la compensazione in presenza di ragioni apprezzate nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

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