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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37011/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a estimi catastali, inizialmente annullato in primo grado dalla commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo ha dichiarato inammissibile. In Cassazione l'Amministrazione ha impugnato tale decisione con due censure: da un lato ha sostenuto la validità della notificazione dell'atto di appello eseguita tramite operatore postale privato e la tempestività della spedizione; dall'altro ha dedotto la violazione dell'art. 156 c.p.c., assumendo che l'eventuale nullità fosse comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché la controparte si era costituita in giudizio. I contribuenti non hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che non risultava provata la rituale notificazione del ricorso per cassazione ai resistenti: l'atto era stato spedito a un indirizzo presso il quale i destinatari risultavano trasferiti, senza che fosse stata data prova degli ulteriori adempimenti necessari a perfezionare la notifica. Ha inoltre osservato, in via subordinata, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perché anche l'appello dell'Agenzia non risultava provato come tempestivamente notificato: agli atti figurava solo un elenco di raccomandate senza documentazione della consegna dell'atto ai contribuenti, e la loro costituzione era avvenuta oltre il termine semestrale dal deposito della sentenza di primo grado, senza effetto sanante. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dei resistenti.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 156 c.p.c.

    La dedotta sanatoria per raggiungimento dello scopo è stata esclusa, poiché la costituzione della controparte è intervenuta oltre il termine utile e non ha sanato l'inesistenza della notificazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, la parte ricorrente ha l'onere di dimostrare l'avvenuta notificazione dell'atto impugnatorio; in mancanza di prova del perfezionamento della notifica, il ricorso è inammissibile.
  • La mera spedizione dell'atto non equivale a prova della sua valida notificazione, soprattutto quando agli atti manchi la documentazione della consegna al destinatario o degli ulteriori adempimenti necessari a completarla.
  • La costituzione tardiva della parte intimata non sana l'inesistenza della notificazione quando sia avvenuta oltre il termine di impugnazione e non risulti comunque raggiunto lo scopo dell'atto nei termini utili.
  • In sede di legittimità, una questione di ammissibilità può essere confermata anche da un rilievo autonomo sulla mancata prova della tempestiva e rituale notificazione dell'atto di appello presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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