Cassazione Penale, Ordinanza n. 30711/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione resa in rito abbreviato dal Tribunale di Crotone, aveva rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione nei confronti dell'imputato, ritenuto colpevole della violazione della disciplina sul reddito di cittadinanza. L'unico motivo di ricorso contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché generica e priva di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo dedotto era del tutto generico e non confrontava in modo specifico le argomentazioni della sentenza di merito, che invece aveva già esposto compiutamente le ragioni della responsabilità penale per la violazione della disciplina in tema di reddito di cittadinanza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 4 del 2019
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per la violazione della disciplina sul reddito di cittadinanza.
Norma di conversione del decreto legge n. 4 del 2019.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la conferma della responsabilità senza confrontarsi con specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
- La censura di legittimità deve contenere critiche concrete e puntuali al percorso logico-giuridico della decisione di merito; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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