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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39272/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che la censura principale riguardava l'esclusione dell'ipotesi di fatto lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; ulteriori doglianze investivano il trattamento sanzionatorio e la continuazione. La Corte rileva che tali motivi miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio, oltre che apprezzamenti di merito sulla gravità della condotta, sulla qualificazione dell'episodio e sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e comunque dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre affermato che l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 era sorretta da motivazione congrua e coerente, fondata su più indici sfavorevoli: significativo dato ponderale, diversa tipologia delle sostanze, disponibilità di una notevole somma di denaro ritenuta provento dello spaccio e modalità organizzate dell'attività illecita. Quanto alle censure su pena e continuazione, le ha giudicate parimenti generiche e insuscettibili di sindacato di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi del fatto lieve va valutata considerando congiuntamente tutti i parametri di legge: dato qualitativo e quantitativo della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se anche uno solo degli indici risulta negativamente assorbente, le altre considerazioni non incidono sull'esclusione della lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, pur formalmente dirette contro la sentenza impugnata, mirano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • L'esclusione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti deve risultare da una valutazione complessiva dei parametri normativi; la presenza di un indice particolarmente negativo può da sola giustificare il diniego anche se altri elementi sarebbero astrattamente favorevoli.
  • La motivazione sulla pena e sulla continuazione è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esplicitato, in modo sufficiente e logico, gli elementi di gravità del fatto e di personalità dell'imputato posti a base della determinazione sanzionatoria.
  • Le doglianze generiche non sono idonee a scardinare una motivazione di merito congrua e immune da vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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