Cassazione Penale, Sentenza n. 23986/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore aveva impugnato l'ordinanza del GIP del 22/10/2021 con cui il giudice dell'esecuzione aveva revocato ex nunc la misura del lavoro di pubblica utilità, convertito le ore svolte in pena detentiva e pecuniaria e disposto la rideterminazione delle ore residue tenendo conto delle ore già effettuate e del decreto penale di condanna. Il ricorso denunciava che il giudice dell'esecuzione aveva deciso al di fuori delle richieste delle parti (agendo d'ufficio) e aveva utilizzato come titolo esecutivo il decreto penale di condanna, che era stato revocato dall'opposizione, violando così il principio del contraddittorio e i limiti dei poteri del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania per un nuovo giudizio sull'opposizione proposta dal pubblico ministero. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., il giudice dell'esecuzione procede su istanza delle parti e non può esercitare poteri d'ufficio; pertanto la revoca disposta dal giudice, non essendo oggetto della controversia tra le parti, ha determinato la nullità della decisione. Inoltre la parte dispositiva che rideterminava le ore e richiamava il decreto penale di condanna era contraddittoria rispetto alla revoca e illegittima perché quel decreto era stato revocato dall'opposizione.
Norme richiamate
Il giudice dell'esecuzione può decidere solo su istanza delle parti; la norma impedisce l'attribuzione di poteri d'ufficio al giudice dell'esecuzione e tutela il principio del contraddittorio. La violazione di tale principio comporta nullità della decisione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può modificare o revocare misure e prendere decisioni dispositive che non siano state oggetto del confronto tra le parti: decisioni oltre la richiesta delle parti possono essere annullate per violazione del contraddittorio.
- Se la determinazione della durata di una misura alternativa è oggetto di opposizione, il giudice deve limitarsi a decidere nei termini richiesti dalle parti; non è ammessa la conversione o la reintegrazione di titoli esecutivi non indicati nelle parti in causa.
- Non è corretto utilizzare come titolo esecutivo un decreto penale di condanna che, in relazione alla stessa vicenda, è stato oggetto di opposizione o revoca: il giudice deve accertare la validità e la permanenza del titolo esecutivo prima di basarvisi.
- La convivenza o l'espiazione contemporanea di misure alternative richiede un inquadramento giuridico chiaro e motivato; l'eventuale cumulo o computo di ore svolte in momenti concomitanti deve essere deciso con specifico confronto fra le parti e su base normativa.
- In caso di decisione illegittima del giudice dell'esecuzione la parte interessata (in particolare il pubblico ministero) può ricorrere in Cassazione e ottenere annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23963/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23970/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23971/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23972/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23973/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23974/2022 del 22/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →