Cassazione Penale, Ordinanza n. 07945/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 cod. proc. pen. La sentenza di appello resta ferma, con conferma della condanna di primo grado nei confronti dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorrente deduceva, da un lato, l'indeterminatezza dell'imputazione, sostenendo che il capo d'accusa non consentisse di individuare con precisione il fatto contestato; dall'altro, lamentava la mancata indicazione del proprio nominativo nel dispositivo della sentenza di appello. La Corte rileva però che dall'atto emerge chiaramente la contestazione della detenzione a fini di spaccio di quantità imprecisate di eroina e che il dispositivo, nel confermare nel resto la sentenza impugnata, si riferisce evidentemente proprio al ricorrente.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione di indeterminatezza dell'imputazione è infondata quando dal contenuto dell'atto risulti chiaramente il fatto contestato, anche se il dato quantitativo della sostanza non sia precisato.
- L'omessa indicazione nominativa dell'imputato nel dispositivo non determina invalidità se dal complesso della decisione emerge con certezza a chi si riferisca la conferma della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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