Cassazione Penale, Ordinanza n. 32810/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità penale. L'unico motivo dedotto denunciava erronea applicazione di legge e illogicità della motivazione in punto di formazione della prova posta a base della condanna. In particolare, il ricorrente contestava la valutazione del materiale probatorio, con riferimento alla rilevanza e all'attribuibilità all'imputato di un frammento papillare di natura digitale rinvenuto all'interno di un'autovettura. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già formulate in appello e già disattese, quindi non specifico. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la doglianza ex art. 192 c.p.p., osservando che i limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione non possono essere elusi prospettando come violazione di legge ciò che in realtà attiene alla valutazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era solo apparente e meramente reiterativo di quelli di appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che non è consentito alla Cassazione sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, il quale aveva invece motivato in modo logico e giuridicamente corretto sulla responsabilità dell'imputato, valorizzando la prova del frammento papillare rinvenuto nell'autovettura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non può essere utilizzato per trasformare in deduzione di violazione di legge una censura che riguarda in realtà la valutazione della prova o la motivazione della decisione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Delimita i motivi di ricorso in cassazione in materia di vizio di motivazione, che non possono essere elusi mediante la prospettazione di un diverso vizio processuale.
La sua asserita violazione, quando attenga all'omessa o erronea valutazione degli elementi probatori, non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già respinte in appello integra un motivo apparente e non deducibile.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione di quest'ultimo sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La deduzione di una violazione dell'art. 192 c.p.p. non consente di eludere i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: l'erronea valutazione degli elementi di prova resta censura di merito, non automaticamente convertibile in violazione di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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