Sentenza del 22/05/2019 n. 3168 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO - VERIFICA PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DELLA GdF - OBBLIGO CONTRADDITTORIO - NON SUSSISTE SENTENZA PATTEGGIAMENTO - FATTO MATERIALE NATURA INDIZIARIA - CONFERMA MOTIVAZIONE SENTENZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento sostenendo, in particolare, che fosse stato violato l’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La verifica, tuttavia, non era stata eseguita presso i locali del contribuente, ma presso la sede del comando della Guardia di Finanza. Sono stati inoltre contestati il recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti alle finalità statutarie e il rilievo attribuito al procedimento penale conclusosi con patteggiamento.
La decisione
La sentenza ha confermato la motivazione dell’accertamento. È stato ritenuto che l’obbligo di contraddittorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non si applicasse, poiché la verifica non si era svolta presso la sede o i locali del contribuente. Il patteggiamento penale è stato considerato non come prova vincolante, ma come fatto materiale avente valore meramente indiziario e confermativo degli elementi posti a fondamento del recupero fiscale. I costi iscritti in bilancio, non riconducibili alle finalità statutarie, sono stati ritenuti non inerenti e quindi non deducibili.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La disposizione non impone il contraddittorio previsto dalla norma quando la verifica non viene eseguita presso i locali del contribuente, ma presso la sede dell’Amministrazione o della Guardia di Finanza.
Massime di principio
- L’obbligo di contraddittorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 è collegato allo svolgimento della verifica presso i locali del contribuente; una verifica effettuata presso gli uffici della Guardia di Finanza, in linea generale, non attiva tale specifico obbligo.
- Il patteggiamento penale non determina automaticamente la fondatezza dell’accertamento fiscale e non costituisce prova vincolante, ma può essere valutato come elemento indiziario insieme agli altri elementi disponibili.
- I costi sostenuti da un ente o da una società devono essere inerenti all’attività e alle finalità statutarie per poter essere dedotti fiscalmente; la sola iscrizione in bilancio non è sufficiente a dimostrarne la deducibilità.
- Quando l’Amministrazione contesta la deducibilità di un costo, il contribuente deve dimostrarne la concreta riferibilità all’attività esercitata e l’effettiva utilità, non limitandosi alla regolarità formale della documentazione contabile.
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