Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 3168 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ACCERTAMENTO - VERIFICA PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DELLA GdF - OBBLIGO CONTRADDITTORIO - NON SUSSISTE SENTENZA PATTEGGIAMENTO - FATTO MATERIALE NATURA INDIZIARIA - CONFERMA MOTIVAZIONE SENTENZA

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento sostenendo, in particolare, che fosse stato violato l’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La verifica, tuttavia, non era stata eseguita presso i locali del contribuente, ma presso la sede del comando della Guardia di Finanza. Sono stati inoltre contestati il recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti alle finalità statutarie e il rilievo attribuito al procedimento penale conclusosi con patteggiamento.

La decisione

La sentenza ha confermato la motivazione dell’accertamento. È stato ritenuto che l’obbligo di contraddittorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non si applicasse, poiché la verifica non si era svolta presso la sede o i locali del contribuente. Il patteggiamento penale è stato considerato non come prova vincolante, ma come fatto materiale avente valore meramente indiziario e confermativo degli elementi posti a fondamento del recupero fiscale. I costi iscritti in bilancio, non riconducibili alle finalità statutarie, sono stati ritenuti non inerenti e quindi non deducibili.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’obbligo di contraddittorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 è collegato allo svolgimento della verifica presso i locali del contribuente; una verifica effettuata presso gli uffici della Guardia di Finanza, in linea generale, non attiva tale specifico obbligo.
  • Il patteggiamento penale non determina automaticamente la fondatezza dell’accertamento fiscale e non costituisce prova vincolante, ma può essere valutato come elemento indiziario insieme agli altri elementi disponibili.
  • I costi sostenuti da un ente o da una società devono essere inerenti all’attività e alle finalità statutarie per poter essere dedotti fiscalmente; la sola iscrizione in bilancio non è sufficiente a dimostrarne la deducibilità.
  • Quando l’Amministrazione contesta la deducibilità di un costo, il contribuente deve dimostrarne la concreta riferibilità all’attività esercitata e l’effettiva utilità, non limitandosi alla regolarità formale della documentazione contabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.