Sentenza n. 780/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, inclusi il giudizio sulle pubblicazioni, l'approvazione degli atti, la proposta di chiamata e gli atti di presa di servizio della candidata individuata
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inserita nella terna degli idonei, ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti e, con motivi aggiunti, gli atti successivi di proposta di chiamata, autorizzazione alla presa di servizio e chiamata in ruolo della controinteressata. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 6 del Regolamento universitario sulla chiamata dei professori, in relazione agli artt. 18 e 24, comma 5, della legge n. 240/2010, nonché difetto e contraddittorietà della motivazione, irragionevolezza e illogicità manifeste. Secondo la ricorrente, il percorso valutativo non sarebbe stato intelligibile e verificabile, poiché a fronte di giudizi positivi sull'attività di ricerca la Commissione aveva espresso una valutazione soltanto appena sufficiente sulle pubblicazioni. Con il secondo motivo ha denunciato la contraddittorietà del giudizio sulle pubblicazioni rispetto alla valutazione positiva espressa nel 2021, in sede di abilitazione scientifica nazionale, anche da un commissario presente nella procedura selettiva. I motivi aggiunti erano fondati esclusivamente sull'invalidità derivata degli atti conclusivi. L'Università e la controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di interesse e l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso, poiché la ricorrente aveva censurato soltanto il proprio giudizio, senza contestare quelli degli altri candidati idonei né dimostrare la prova di resistenza; la controinteressata ha inoltre dedotto la mancata impugnazione del successivo decreto rettorale di nomina.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso senza definire le eccezioni in rito, ritenendo sufficiente l'infondatezza nel merito. Ha rilevato che la Commissione aveva esaminato puntualmente ciascuna pubblicazione, indicando punti di forza e debolezza e valutando attinenza al settore, rigore metodologico, rilevanza e originalità. I giudizi delle commissioni universitarie, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili soltanto per evidenti superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità emergenti dagli atti, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella della Commissione. Tali vizi non sono stati ravvisati: i giudizi sono stati ritenuti approfonditi, completi, congruenti e adeguatamente motivati. Il giudice ha escluso anche la contraddizione tra la valutazione positiva dell'attività di ricerca e quella appena sufficiente delle pubblicazioni, poiché si tratta di profili valutabili secondo parametri specifici e distinti, tra cui originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza e collocazione editoriale. È stata altresì esclusa la contraddittorietà rispetto al giudizio espresso in sede di abilitazione scientifica nazionale: il giudizio individuale di un commissario non è comparabile con quello collegiale della procedura di chiamata; inoltre, le due procedure perseguono finalità diverse e le commissioni operano autonomamente. Il fatto che una pubblicazione sia stata apprezzata in sede di abilitazione non vincola la successiva commissione comparativa. I motivi aggiunti sono stati respinti integralmente perché fondati soltanto sull'invalidità derivata di un giudizio ritenuto legittimo. Il TAR ha aggiunto che, anche in assenza del vizio dedotto, il solo giudizio sulle pubblicazioni non avrebbe comunque determinato la caducazione della proposta di chiamata, essendo stato uno soltanto degli elementi considerati dal Consiglio di Dipartimento e mancando una valutazione comparativa con gli altri candidati. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 per l'Università e 2.000 per la controinteressata, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 6 del Regolamento della chiamata dei professori di I e II fascia, D.R. n. 977/2013
La disposizione disciplina i parametri e le modalità della valutazione nella procedura di chiamata; il giudice ha ritenuto che la Commissione li abbia applicati con motivazione adeguata.
Richiamato quale base normativa della procedura di chiamata dei professori universitari; la procedura comparativa è distinta, per oggetto e finalità, dall'abilitazione scientifica nazionale.
Richiamato insieme all'art. 18 quale disciplina di riferimento della procedura di reclutamento universitario.
Richiamato per distinguere l'abilitazione scientifica nazionale, concernente la qualificazione scientifica, dalla procedura di chiamata, che valuta anche attività didattica e compiti organizzativi.
Massime di principio
- I giudizi delle commissioni giudicatrici nelle procedure universitarie, in quanto espressione di discrezionalità tecnica e valutazioni qualitative sulla preparazione scientifica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per vizi di legittimità manifesti, quali evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o disparità emergente dagli atti, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella della Commissione.
- La valutazione positiva dell'attività di ricerca non è di per sé incompatibile con una valutazione meno favorevole delle singole pubblicazioni, poiché i due profili possono essere esaminati mediante parametri distinti, comprendenti, per le pubblicazioni, originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza, collocazione editoriale e apporto individuale.
- Il giudizio espresso in una procedura di abilitazione scientifica nazionale non vincola né rende automaticamente contraddittorio il diverso giudizio formulato in una procedura comparativa di chiamata universitaria: le procedure hanno oggetto e finalità differenti, e le rispettive commissioni operano in autonomia.
- Il giudizio individuale di un componente espresso in una procedura diversa non è, di per sé, comparabile con il giudizio collegiale formulato dalla commissione di una procedura selettiva; la contraddittorietà deve essere valutata considerando la diversa composizione, funzione e struttura dei giudizi.
- Quando una procedura di chiamata prevede l'individuazione di una terna di candidati idonei senza formazione di una graduatoria, l'interesse a contestare il solo giudizio individuale relativo a un candidato può risultare problematico; in ogni caso, l'annullamento della proposta di chiamata non può derivare dalla contestazione isolata di un singolo parametro, se tale parametro non risulta decisivo nella valutazione complessiva e non è prospettata una concreta comparazione con gli altri candidati.
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