Cassazione Penale, Ordinanza n. 31181/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per resistenza a pubblico ufficiale pronunciata in appello è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo di ricorso era articolato in due censure: da un lato si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la condotta fosse di mera resistenza passiva e quindi inidonea a integrare il reato; dall'altro si contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo, negando la volontà di ostacolare l'attività del pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze generiche e non specifiche, osservando che esse riproducevano questioni già esaminate e congruamente risolte dalla Corte territoriale, la quale aveva dato conto sia della violenza usata per opporsi all'attività dell'ufficiale, sia dell'accertamento della volontà di ostacolarla.
Norme richiamate
norma incriminatrice applicata al caso di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte richiama la valutazione di merito circa la presenza di violenza/opposizione e del dolo di ostacolare l'azione del pubblico ufficiale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una doglianza che si limiti a riproporre in modo generico questioni già esaminate e motivatamente decise dal giudice di merito è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione impugnata.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, non è sufficiente dedurre in astratto la natura "passiva" della condotta quando la motivazione di merito abbia accertato l'impiego di violenza o comunque di un'opposizione concreta all'attività dell'agente.
- La censura sull'elemento soggettivo deve misurarsi con gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito: è inammissibile se si risolve in una mera contrapposizione di lettura priva di specificità rispetto all'accertamento della volontà di ostacolare il pubblico ufficiale.
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