Cassazione Penale, Ordinanza n. 24462/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento. La vicenda riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno d'imposta 2013, contestata a un soggetto indicato come legale rappresentante di una società, con evasione di IRES e IVA quantificate all'esito di verifiche fiscali. Con i due motivi di ricorso, sovrapponibili, la difesa ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione delle prove e contestando la ricostruzione dei giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati perché diretti a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio, in presenza di una motivazione di merito ritenuta razionale e adeguata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione logica e coerente, fondata sugli esiti della verifica fiscale e sui dati acquisiti presso clienti e fornitori, mentre le doglianze difensive si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Integra il reato l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale; nel caso concreto la condotta omissiva è stata ritenuta finalizzata all'evasione delle imposte.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la motivazione di merito sia congrua, logica e coerente.
- La verifica fiscale può fondare l'accertamento dell'omessa dichiarazione anche mediante controlli di coerenza esterna basati su dati certi acquisiti presso clienti e fornitori, non essendo necessario che l'accertamento derivi esclusivamente da specifici flussi informativi interni come il cd. spesometro.
- Ai fini del reato di omessa presentazione della dichiarazione, la finalizzazione all'evasione può essere desunta anche dalla persistente omissione del versamento e dal mancato ricorso al ravvedimento operoso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
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