Cassazione Civile, Ordinanza n. 20670/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Due comproprietari di fondi siti nel territorio aquilano hanno impugnato in cassazione la decisione della Corte d'appello che, in un giudizio di opposizione alla stima provvisoria, aveva: dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ufficio speciale per la ricostruzione; determinato le indennità di espropriazione e di occupazione temporanea per una sola particella, ritenendo applicabile la disciplina emergenziale che impone di valutare le caratteristiche del bene con riferimento alla data del sisma del 6 aprile 2009 e non a quella del decreto di esproprio; escluso dal calcolo un'altra particella, perché solo occupata di fatto e non formalmente immessa in possesso né espropriata, rinviando l'eventuale ristoro alla procedura di acquisizione sanante. Nel ricorso si deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 2, commi 6 e 8, d.l. 39/2009, sostenendo che il criterio temporale speciale varrebbe solo nella fase amministrativa e non anche nella fase giudiziale, e che comunque la valutazione avrebbe dovuto seguire la data del decreto di esproprio. Con il secondo motivo si denunciava omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla particella occupata di fatto, assumendo che il giudice avrebbe omesso di liquidare l'indennità per tale area.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina emergenziale speciale deroga validamente alla regola generale dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 e che il valore del bene va riferito alla data del sisma per sterilizzare le variazioni di valore dipendenti dall'evento calamitoso e dalla localizzazione delle opere. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la questione della particella occupata di fatto era stata già esaminata e respinta in appello, con esclusione della sua rilevanza nel giudizio di opposizione alla stima e rinvio all'eventuale acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. espropri. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
data dell'accordo di cessione o del decreto di esproprio
Costituisce la regola generale di determinazione dell'indennità di espropriazione, ma è derogabile da una legge speciale; il vincolo preordinato all'esproprio e gli effetti connessi all'opera non vanno considerati nella stima.
Richiamato dai ricorrenti come parametro della valutazione economica del bene; la Corte lo considera nell'ambito della disciplina generale poi derogata dalla normativa emergenziale.
art. 2, commi 6 e 8, d.l. 39/2009 conv. in L. 77/2009
tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009
La disposizione speciale impone di valutare il bene espropriato con riferimento alla situazione urbanistica esistente prima del sisma e si applica anche in sede giudiziale; serve a neutralizzare gli aumenti di valore causati dall'evento catastrofico e dalla localizzazione delle opere.
È il parametro richiamato per l'eventuale successiva acquisizione sanante dell'occupazione di fatto; non fonda la liquidazione dell'indennità nel giudizio di opposizione alla stima della particella non formalmente espropriata.
È il vizio dedotto per la censura di violazione di legge sul criterio di valutazione del bene espropriato.
È il vizio dedotto per l'omesso esame del fatto relativo alla particella occupata di fatto; la Corte lo esclude perché la questione era stata già esaminata.
art. 42 Cost.
Richiamato nel controllo di compatibilità costituzionale della disciplina indennitaria, che deve garantire un serio ristoro e non una riparazione meramente simbolica.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, per verificare la compatibilità della disciplina indennitaria con i parametri convenzionali.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
L'indennità deve mantenere un giusto equilibrio tra interesse generale e tutela del diritto di proprietà; una somma ragionevolmente correlata al valore del bene è normalmente necessaria.
art. 41 l. 2359/1865
Evocato nella giurisprudenza richiamata per affermare che non si può trarre vantaggio dall'aumento di valore dipendente dall'espropriazione stessa.
artt. 39 e 50 l. 2359/1865
Richiamati nella giurisprudenza storica per il principio secondo cui l'indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione, salvo le deroghe speciali.
Massime di principio
- Quando una legge speciale di carattere emergenziale stabilisce un criterio temporale diverso per la stima del bene espropriato, tale criterio si applica anche nel giudizio contenzioso sull'indennità e non resta confinato alla sola fase amministrativa.
- La valutazione del bene espropriato può essere retrodatata alla data dell'evento calamitoso quando ciò sia funzionale a sterilizzare gli aumenti o le variazioni di valore causati proprio dall'evento che ha determinato l'intervento pubblico e la localizzazione delle opere.
- La deroga al criterio generale di cui all'art. 32 d.P.R. 327/2001 è legittima se introdotta da fonte avente forza di legge e se coerente con la ratio di evitare locupletazioni indebite derivanti dal nuovo bisogno pubblico creato dall'evento straordinario.
- L'occupazione di fatto di un'area non formalmente immessa in possesso né espropriata non può essere automaticamente ricondotta alla stima indennitaria del giudizio in corso, se la decisione di merito l'ha già esclusa dal perimetro della domanda, restando eventualmente possibile il diverso rimedio dell'acquisizione sanante.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico dedotto sia stato in realtà esaminato dal giudice di merito, ancorché deciso in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
- La disciplina indennitaria espropriativa, anche quando deroga al criterio ordinario del valore di mercato al momento del decreto, deve restare compatibile con il principio di un serio ristoro e con il giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela del diritto di proprietà.
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