Cassazione Penale, Sentenza n. 32987/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011), deducendo che il decreto impositivo della misura di prevenzione era privo di base giuridica alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 24/2019 (che ha investito la legittimità di talune categorie previste dal d.lgs. 159/2011). In sostanza si censura l'applicazione alla sua fattispecie di una normativa ritenuta illegittima (richiamo alla Legge n. 1423/1956 e all'articolato del d.lgs. 159/2011), con la conseguente nullità del decreto che imponeva l'obbligo di soggiorno e il divieto di allontanarsi dal domicilio nell'orario notturno
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la legittimità della sentenza impugnata. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019: le misure di prevenzione non perdono efficacia se il provvedimento è stato adottato richiamando sia la categoria di cui alla lett. a) sia quella di cui alla lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. 159/2011 e, soprattutto, se il giudice ha concretamente accertato i tre requisiti richiesti per la lett. b) (delitti commessi abitualmente, profitti derivanti da tali delitti, e rilevanza di tali profitti quale reddito o componente significativa dello stesso). Nel caso di specie la Corte territoriale aveva verificato elementi concreti (pregiudizi definitivi multipli, ulteriori condanne pendenti, assenza di lavoro leciti produttivi di reddito, natura ripetuta e grave dei reati contro il patrimonio, mancato avvio del percorso terapeutico) idonei a sostenere l'applicazione della lett. b). Conseguentemente la misura è stata ritenuta ancora legittima e la condanna per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
riferimenti a art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b) e ad art. 75, comma 2
La Corte ha richiamato l'interpretazione posteriore alla pronuncia costituzionale: la misura resta valida se il provvedimento invoca sia la lett. a) sia la lett. b) e, soprattutto, se il giudice ha accertato i requisiti previsti per la lett. b) (delitti commessi abitualmente; profitti effettivi; profitti costituenti l'unico reddito o componente significativa del reddito), oltre alla valutazione della pericolosità ex art. 6, comma 1
Legge n. 1423 del 1956
Richiamata dalla difesa come fonte normativa storica per le misure di prevenzione; la censura sosteneva che il decreto fosse stato motivato secondo presupposti 'professionali' di commissione di reati che, dopo la giurisprudenza costituzionale, vanno riconsiderati; tuttavia la Corte ha valutato il decreto alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata del d.lgs. 159/2011
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
la pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione relativa alla categoria di cui alla lett. a) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011
La sentenza ha escluso la legittimità della sola categoria 'lett. a)' (soggetti 'abitualmente dediti a traffici delittuosi'), innestando la necessità che le misure fondate sulla lett. b) siano applicate solo laddove il giudice accerti i triplici requisiti indicati dalla Corte costituzionale
Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma penale che punisce la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; la condotta contestata (uscire dall'abitazione in orario notturno e circolare alla guida alle ore 02:10) integra la contravvenzione contestata e rimane punibile se la misura di prevenzione su cui si fonda è stata legittimamente applicata
Art. 6, comma 1, d.lgs. 159/2011
Criterio richiesto per la valutazione della pericolosità del soggetto ai fini dell'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale; citato come elemento necessario insieme al riscontro dei requisiti previsti per la lett. b)
Art. 13, secondo comma, Cost.
Richiamato per l'onere motivazionale: il tribunale deve dare conto puntualmente, con elementi di fatto, dei requisiti che giustificano l'applicazione della misura di prevenzione
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 2 n. 12001/2020; Cass. Sez. 5 n. 38737/2019 ecc.)
La Suprema Corte ha chiarito che le misure non decadono automaticamente dopo la sentenza costituzionale n. 24/2019 quando il provvedimento si fonda anche sulla lett. b) e il giudice ha accertato i requisiti sostanziali richiesti; in mancanza di tale accertamento la misura va annullata con rinvio
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, le misure di prevenzione fondate esclusivamente sulla categoria 'lett. a)' dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 sono illegittime; tuttavia le misure che richiamano anche la 'lett. b)' possono restare valide se il giudice ha accertato concretamente i requisiti previsti per la lett. b).
- Per mantenere la legittimità della misura basata sulla lett. b) il provvedimento e la motivazione devono documentare i tre requisiti: a) delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo; b) profitti effettivi derivanti da tali delitti; c) tali profitti costituenti l'unico reddito o una componente significativa del reddito.
- Se in sede di impugnazione non si è dedotto un vizio relativo alla base giuridica della misura, il giudice di merito comunque può e deve valutare d'ufficio la legittimità del provvedimento e, se necessario, disapplicarlo; tuttavia è preferibile sollevare esplicitamente il motivo in appello per evitare eccezioni procedurali.
- In caso di assenza di motivazione sul punto (assenza di accertamento dei requisiti della lett. b), la Cassazione annullerà il provvedimento e disporrà il rinvio al giudice di merito per il necessario esame di legittimità.
- Fatti concreti quali pluralità di condanne definitive, condanne pendenti, mancanza di reddito lecita, ripetizione di reati gravi, e il mancato percorso terapeutico sono elementi che rafforzano la valutazione di pericolosità e la riconducibilità alla lett. b) del d.lgs. 159/2011.
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