Cassazione Penale, Ordinanza n. 15534/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva rigettato la sua opposizione e dichiarato non estinta la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, concesso nel 2018 e svolto dal 9 luglio 2018 al 2 dicembre 2019. Nel ricorso ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'individuazione della distanza cronologica tra la scadenza dell'affidamento e la commissione di nuovi reati, nonché la determinazione del quantum di pena da espiare. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché non si confrontavano con le decisive argomentazioni dell'ordinanza e perché inammissibili in sede di legittimità, in quanto meramente reiterative di questioni già vagliate e disattese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva escluso l'estinzione della pena e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La motivazione valorizza il fatto che il Tribunale aveva svolto una valutazione globale della condotta del condannato, includendo anche comportamenti successivi alla cessazione della misura ma anteriori alla decisione sull'esito della prova, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata.
Norme richiamate
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza può valutare anche condotte poste in essere dopo la cessazione della misura, purché anteriori alla decisione sull'esito della prova.
- La valutazione dell'esito della prova deve essere globale e tener conto sia della condotta durante l'esecuzione della misura sia della reale consistenza del fatto successivo e della sua vicinanza temporale alla scadenza dell'affidamento.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che non si confrontano in modo critico con le rationes decidendi dell'ordinanza impugnata o che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La contestazione della distanza cronologica tra scadenza della misura e nuovi fatti rileva solo se incide sulla concreta valutazione dell'affidamento; tale apprezzamento è rimesso al giudice di sorveglianza se sorretto da motivazione coerente e conforme ai principi di diritto.
Come è indicizzato
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