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Sentenza

Sentenza del 05/04/2024 n. 339 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (Veneto, Sez.5) ha accolto l'appello principale di I.C.A., rigettato l'appello incidentale di ATER e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento IMU. Ha compensato le spese del grado ritenendo esistenti gravi ed eccezionali ragioni dovute a giurisprudenza contrastante.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento IMU n.72 relativo al 2014 per euro 4.938,00 ritenendo gli immobili esenti in quanto "alloggi sociali" ai sensi del D.M. 22/04/2008 e art.13 D.L. n.201/2011. L'appellante (I.C.A.) sosteneva che gli alloggi ATER non rientrano nella definizione di "alloggio sociale" e che, nell'edilizia sovvenzionata gestita da ATER, non ricorre l'utilizzazione diretta non commerciale richiesta per l'esenzione; chiedeva conferma della legittimità dell'avviso di accertamento. ATER ha difeso la sentenza di primo grado, eccependo anche l'inammissibilità dell'appello e proponendo un appello incidentale su questioni accessorie (es. cambio aliquota e mancata contestazione formale).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1992 art. 7 (richiamato anche ai fini IMU)

    gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), ... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, ...

    L'esenzione basata su questa norma richiede utilizzo diretto e destinazione esclusiva ad attività non commerciali; è distinta dall'istituto dell'alloggio sociale introdotto successivamente.

  • D.L. n. 201/2011 art. 13

    non applicazione dell'IMU ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008

    L'art.13 prevede esenzione solo per gli "alloggi sociali" così definiti dal DM 22/04/2008; per gli alloggi assegnati dagli IACP/enti di edilizia residenziale pubblica è invece prevista una detrazione (comma 10) e non automaticamente l'esenzione.

  • D.M. 22 aprile 2008 (definizione di "alloggio sociale")

    unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente ... finalizzata a ridurre il disagio abitativo ... realizzati o recuperati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche ... destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni

    La Corte richiede il riscontro puntuale di tutti i requisiti del decreto per riconoscere la qualifica di "alloggio sociale" e quindi l'esenzione IMU.

  • Circolari MEF (es. 3/DF 2012 e 1/DF 2020)

    la detrazione di cui all'art.13, comma 10 si applica anche agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP ... possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta

    Le circolari chiariscono che gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/enti similari hanno diritto alla detrazione di 200 euro se non ricadono nella definizione di alloggio sociale; non spettano altre agevolazioni automatiche.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. SS.UU. n.28160/2008; sezioni unite e altre pronunce)

    l'esenzione presuppone utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito

    I precedenti affermano che anche se finalità sociali sono presenti, la locazione a canone moderato costituisce attività economica e può escludere l'esenzione; il legislatore ha distinto l'istituto dell'alloggio sociale dall'assegnazione IACP.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU prevista per "alloggi sociali" va riconosciuta solo se l'immobile soddisfa tutti i requisiti tecnici e soggettivi fissati dal D.M. 22/04/2008 (uso residenziale in locazione permanente, finalità di interesse generale per categorie svantaggiate, vincoli temporali e finanziamenti pubblici, ecc.).
  • La semplice appartenenza o l'assegnazione da parte di IACP/enti di edilizia residenziale pubblica non determina automaticamente l'esenzione: in molti casi opera soltanto la detrazione di 200 euro prevista dall'art.13, comma 10 D.L. n.201/2011.
  • Occorre verificare la natura dell'utilizzo (diretto vs. indiretto) e la caratteristica non commerciale: la locazione anche a canone convenzionato/moderato può configurare attività di natura economica e quindi escludere l'esenzione.
  • In presenza di esigenze interpretative controverse e di giurisprudenza non univoca, è consigliabile documentare in modo dettagliato la sussistenza di tutti i requisiti normativi (contratti, finanziamenti pubblici, vincoli temporali, destinazioni) per ottenere o contestare l'esenzione.
  • I Comuni conservano margini di discrezionalità (es. riduzione aliquote per soggetti IRES), per cui occorre anche valutare provvedimenti locali e le eventuali detrazioni/aliquote applicabili.

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