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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17892/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 14/07/2025. Dal testo emerge che la decisione impugnata aveva già esaminato e disatteso, con argomentazioni ritenute corrette, le censure relative all'elemento psicologico del reato e alla qualificazione giuridica della condotta. Il ricorrente ha riproposto tali doglianze in modo generico e meramente riproduttivo, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di secondo grado. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi si limitavano a riproporre in modo generico censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale sulla sussistenza dell'elemento psicologico e sulla qualificazione giuridica della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non è dovuta se il ricorrente ha proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte e già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
  • Le doglianze sull'elemento psicologico del reato e sulla qualificazione giuridica della condotta devono essere formulate in modo specifico e non meramente assertivo o reiterativo; altrimenti non superano il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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