Cassazione Civile, Ordinanza n. 12404/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (studio associato)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale di euro 8.961, relativa a sanzioni per omessa denuncia di inizio attività e di presenza di apparecchi radiologici, che i giudici di merito avevano annullato. La corte d’appello aveva escluso che l’associazione professionale potesse essere considerata un autonomo centro di imputazione ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, valorizzando da un lato la mancanza di subordinazione degli associati e, dall’altro, l’assenza di prova della riconducibilità della gestione dell’associazione a una società di fatto. Nel ricorso per cassazione l’ente previdenziale deduceva violazione degli artt. 1, 4 n. 7 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento alla l. n. 1815 del 1939, sostenendo che lo studio associato dovesse essere assoggettato a obbligo assicurativo; a tal fine richiamava indici organizzativi quali partita IVA propria dell’associazione, emissione delle fatture da parte dell’associazione, partecipazione a utili e perdite in proporzione alle quote, uso di attrezzature di proprietà dell’associazione, esistenza di un legale rappresentante e di uno statuto, nonché l’assimilazione, sul piano tributario, tra studi associati e società semplici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisive le deduzioni dell’ente ricorrente, osservando in particolare che esse non scalfivano l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui mancava una subordinazione dei professionisti rispetto all’associazione. Ha inoltre richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste obbligo assicurativo per i componenti di studi professionali associati, poiché l’estensione soggettiva dell’obbligo può avvenire solo nei limiti delle norme vigenti e tali associazioni non sono assoggettate dalla disciplina richiamata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di lite e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. n. 1124 del 1965
La disposizione non è stata letta come idonea ad assoggettare le associazioni professionali all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro.
art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965
Anche questa norma non consente di includere gli studi professionali associati tra i soggetti obbligati all’assicurazione, in assenza di una previsione espressa.
art. 9 d.P.R. n. 1124 del 1965
La norma è stata richiamata come non sufficiente a fondare l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti dello studio associato.
l. n. 1815 del 1939
Richiamata dal ricorrente a sostegno dell’assimilazione dello studio associato ad altre forme organizzative, ma ritenuta non decisiva ai fini dell’obbligo assicurativo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’obbligo assicurativo può essere esteso solo quando la legge lo preveda espressamente; non è sufficiente la sola presenza di una struttura organizzata o associativa.
- Gli studi professionali associati non costituiscono, di per sé, un autonomo centro di imputazione soggetto all’assicurazione obbligatoria nei confronti dei professionisti che ne fanno parte, in mancanza di una previsione normativa specifica.
- Per contestare l’annullamento di una cartella relativa a contributi o sanzioni, il ricorrente deve superare la ratio decisoria della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su un elemento decisivo come l’assenza di subordinazione, deduzioni organizzative o fiscali non sono sufficienti a rovesciare l’esito.
- L’assimilazione, in altri settori dell’ordinamento, tra diverse figure organizzative non comporta automaticamente l’estensione dell’obbligo assicurativo, che resta regolato dalla disciplina speciale applicabile.
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