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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28301/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha censurato l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'esclusione del pubblico ministero tra i soggetti legittimati a chiedere la rescissione del giudicato sarebbe una svista legislativa. Ha affermato che l'imputata non ha avuto consapevolezza del processo per un'erronea verbalizzazione del domicilio da parte delle forze dell'ordine (unico atto regolarmente notificato: avviso ex art. 415-bis c.p.p.), che la circostanza è facilmente riscontrabile nel fascicolo e che, per evitare l'esecuzione di una sentenza viziata e l'ingiusta detenzione, anche il pubblico ministero dovrebbe poter proporre la rescissione. Ha inoltre prospettato la possibilità di correggere l'omissione per via interpretativa o sollevando questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 27 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e non contraddittoria la motivazione della Corte territoriale che ha escluso la legittimazione del pubblico ministero a proporre la rescissione del giudicato. La decisione si basa sull'interpretazione dell'art. 629-bis c.p.p., anche nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n.150/2022, che attribuisce la facoltà di chiedere la rescissione esclusivamente al condannato o al sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato (e non ne autorizza neppure il difensore se privo di procura speciale). La Corte ha aggiunto che la norma impone oneri e presupposti che possono essere assolti solo dalla parte privata (prova dell'assenza dei presupposti dell'art. 420-bis, incapacità a proporre impugnazione nei termini senza colpa, assenza di effettiva conoscenza del processo prima della sentenza). La questione di illegittimità costituzionale è stata ritenuta non rilevante o manifestamente infondata, anche perché nel caso concreto la sentenza era già stata impugnata in appello.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma (anche nella versione post d.lgs. n.150/2022) come attribuente la legittimazione a proporre rescissione esclusivamente al condannato o al sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato; non è ammissibile un'estensione interpretativa per includere il pubblico ministero, e neppure il difensore salvo procura speciale.

  • d.lgs. n.150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia)

    La modifica normativa conferma la lettura restrittiva dell'art. 629-bis; la riforma non introduce la legittimazione del pubblico ministero a proporre rescissione.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come presupposto rilevante: la rescissione richiede che la sentenza sia stata pronunciata in assenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis (dichiarazione di assenza), elemento che deve essere provato dal condannato.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto fattuale: l'unico atto regolarmente notificato sarebbe stato l'avviso ex art. 415-bis; la Corte non ritiene che ciò muti la legittimazione prevista dall'art. 629-bis.

  • artt. 3, 27, 111 Cost.

    La Corte giudica manifestamente infondata la censura costituzionale che invocava violazione di uguaglianza, principio della responsabilità penale e del giusto processo: l'esclusione del pubblico ministero dalla legittimazione alla rescissione non appare irragionevole né in contrasto con tali parametri, anche alla luce della specificità della fase e del fatto che la parte pubblica ha già partecipato ai gradi di merito.

Massime di principio

  • La domanda di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è riservata al condannato o al soggetto sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato; il pubblico ministero non è legittimato a proporla.
  • Il difensore può proporre la rescissione solo se munito di procura speciale; in mancanza, l'azione resta riservata alla parte privata.
  • La rescissione richiede che il richiedente provi l'assenza dei presupposti dell'art. 420-bis, la giustificazione dell'omesso tempestivo ricorso (assenza di colpa) e l'assenza di effettiva conoscenza del processo prima della sentenza; sono oneri processuali che giustificano la limitazione dei soggetti legittimati.
  • Una contestazione costituzionale dell'esclusione del pubblico ministero è difficilmente fondata quando la norma presenta una razionalità collegata alla posizione della parte privata e alla scelta di consentire al condannato la valutazione sull'opportunità di un nuovo processo.
  • Se il pubblico ministero ritiene che una sentenza sia viziata e ciò emerga solo in fase esecutiva, l'intervento principale rimane dell'interessato (condannato) che può agire non appena venga a conoscenza della sentenza; altre impugnazioni o rimedi a disposizione del pubblico ministero devono essere valutati sulla base delle specifiche fattispecie procedurali.

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