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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27889/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (28/09/2021) che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Lucia Aloe avverso l'ordinanza del GIP (12/06/2020) che aveva rigettato l'istanza di dissequestro di beni, complessi aziendali e titoli. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 322 bis, 323 e 324 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale si fosse autoescluso dai poteri cautelari ritenendo di non poter riesaminare il sequestro in presenza di una pronuncia di confisca non definitiva; si eccepiva la erronea applicazione/interpretazione di precedenti giurisprudenziali che negavano l'intervento del riesame in costanza di giudizio di merito

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari, per il giudizio di merito sul riesame del sequestro. La Corte ha richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 48126/2017, Muscari) secondo cui il giudice cautelare conserva il potere di riesaminare il sequestro anche quando è intervenuta una pronuncia di confisca non definitiva, perché fino a che la confisca non è irrevocabile il titolo della temporanea ablazione resta il provvedimento di sequestro

Norme richiamate

  • art. 322 bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento ai rimedi cautelari in tema di misure reali; la Corte indica che le impugnazioni cautelari previste possono essere esercitate anche in costanza del giudizio di merito

  • art. 323 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme agli altri articoli procedurali attinenti ai mezzi di impugnazione contro provvedimenti cautelari reali

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Parte del corpus di norme sui rimedi cautelari richiamate dalla ricorrente per contestare l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale

  • art. 579, comma 3 cod. proc. pen.

    Citato nel giudizio come alternativa di impugnazione del capo di sentenza contenente la statuizione di confisca; la Corte segnala che alcune precedenti decisioni avevano ritenuto possibile impugnare la confisca con questo rimedio, ma non possono precludere il potere del riesame cautelare in presenza di confisca non definitiva

  • art. 586, commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per spiegare che, nonostante disposizioni procedurali, la natura incidentale della questione cautelare consente al giudice di riesaminare misure cautelari reali anche in pendenza del giudizio di cognizione

  • Sentenza Sezioni Unite n. 48126 del 20/07/2017 (Muscari)

    sent. n. 48126 del 20/07/2017, Muscari

    Principio centrale utilizzato: le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice del riesame conserva il potere di intervenire e disporre il dissequestro anche quando vi è una pronuncia di confisca non definitiva, poiché fino all'irrevocabilità della confisca il titolo dell'ablazione è il sequestro

  • Giurisprudenza della Cassazione (esempi citati: Stummo, Pignatelli, Ariano, Ragusa, Sennprucci, Quattromani)

    Più pronunce della Corte di legittimità sono state richiamate per confermare il principio che la confisca non definitiva non esclude il riesame del sequestro da parte del giudice cautelare e per distinguere le ragioni giustificatrici del sequestro da quelle della confisca

Massime di principio

  • Quando la confisca disposta in una sentenza di merito non è ancora irrevocabile, il titolo che giustifica la temporanea ablazione del bene resta il provvedimento di sequestro: pertanto il riesame cautelare è possibile e il Tribunale del riesame può disporre il dissequestro
  • La natura incidentale della questione cautelare consente la sua trattazione anche in corso di processo di cognizione senza interferire con il thema decidendum sul merito
  • Una pronuncia di confisca non definitiva non impedisce all'imputato di esperire i rimedi cautelari previsti (artt. 322 e 322 bis c.p.p. e connessi), salvo che la confisca sia divenuta irrevocabile
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale tra orientamenti successivi, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite) può e deve riaffermare il principio che tutela la possibilità di riesame cautelare: in casi analoghi è opportuno richiamare espressamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite
  • Se la confisca è divenuta definitiva, il potere di riesame cautelare sul titolo del sequestro viene meno e la situazione va valutata con le regole proprie dell'ablazione definitiva

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