Sentenza del 21/10/2016 n. 8018 - Comm. Trib. Prov. Milano
ATTI DI DEFINIZIONE EMESSI A SEGUITO DI ADESIONE AL P.V.C. - Impugnabilità - Sussiste - Anche attraverso la successiva cartella di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'impugnabilità degli atti emessi a seguito dell'adesione al P.V.C. e la possibilità di contestarli mediante l'impugnazione della successiva cartella di pagamento. Tali atti liquidano un'imposta determinata e costituiscono quindi una pretesa tributaria compiuta e non condizionata. Sebbene il contribuente non li abbia impugnati tempestivamente, gli atti riportavano l'avvertenza della loro non impugnabilità, inducendolo ragionevolmente in errore. Il P.V.C. e il relativo atto di adesione, invece, non sono autonomamente impugnabili perché non rientrano tra gli atti elencati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e non sono a essi assimilabili.
La decisione
La sentenza riconosce che gli atti emessi a seguito dell'adesione al P.V.C. sono impugnabili, anche attraverso la successiva cartella di pagamento e anche in assenza di vizi propri di quest'ultima. L'omessa impugnazione tempestiva degli atti precedenti non preclude quindi la tutela del contribuente, poiché l'avvertenza circa la loro non impugnabilità può averlo indotto in errore. Restano invece non impugnabili autonomamente il P.V.C. e il relativo atto di adesione.
Norme richiamate
Art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. Il P.V.C. e il relativo atto di adesione non sono autonomamente impugnabili perché non sono espressamente previsti né assimilabili agli atti elencati. Gli atti emessi successivamente all'adesione, invece, sono impugnabili quando esprimono una pretesa tributaria definitiva e determinata.
Massime di principio
- Un atto tributario è autonomamente impugnabile quando determina in modo concreto, attuale e non condizionato l'imposta dovuta, anche se formalmente collegato a un procedimento di adesione.
- La mancata impugnazione dell'atto presupposto non impedisce necessariamente di contestare la successiva cartella quando l'atto conteneva indicazioni fuorvianti sulla propria non impugnabilità.
- La cartella di pagamento può essere utilizzata per contestare anche la pretesa tributaria sostanziale derivante da un atto precedente, non soltanto i vizi propri della cartella, se il contribuente non ha avuto una concreta e corretta possibilità di impugnare l'atto presupposto.
- Il P.V.C. e l'atto di adesione, in quanto atti preparatori o non inclusi nell'elenco normativo, non sono di regola impugnabili autonomamente; occorre attendere l'atto successivo che renda definitiva la pretesa.
- Le indicazioni contenute nell'atto circa la sua impugnabilità possono assumere rilievo per valutare l'affidamento del contribuente e impedire che un errore indotto dall'Amministrazione determini la perdita della tutela giurisdizionale.
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