Sentenza del 21/10/2016 n. 6300 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro per gli atti giudiziari - Termine di prescrizione decennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il termine entro il quale può essere richiesta l'imposta di registro per gli atti giudiziari ammessi alla registrazione a debito. Il ricorrente sosteneva che si applicasse il termine decadenziale previsto dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986. La sentenza ha invece ritenuto che il procedimento di riscossione sia subordinato alla definitività del provvedimento giudiziario e all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario, anziché a un'attività direttamente esercitata dall'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La pretesa tributaria non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986. Poiché la riscossione dell'imposta relativa agli atti giudiziari registrati a debito è incompatibile con tale termine decadenziale, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo decreto. Pertanto, la richiesta può essere validamente esercitata entro dieci anni, decorrenti secondo le regole applicabili alla prescrizione e dalla definitività del provvedimento, salvo eventuali atti interruttivi.
Norme richiamate
Art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Prevede un termine di decadenza per l'attività di liquidazione o richiesta dell'imposta di registro, ma non è applicabile alla riscossione degli atti giudiziari registrati a debito, perché il relativo procedimento dipende dalla definitività della decisione e dall'iniziativa del cancelliere.
Art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Stabilisce il termine ordinario decennale di prescrizione applicabile alla riscossione dell'imposta di registro relativa agli atti giudiziari in esame.
Massime di principio
- Per gli atti giudiziari registrati a debito, il termine applicabile non è necessariamente quello decadenziale previsto per l'ordinaria liquidazione dell'imposta: occorre verificare se il procedimento dipenda dalla definitività della sentenza e dall'iniziativa del cancelliere.
- Quando la riscossione è incompatibile con un termine di decadenza per la particolare struttura del procedimento, trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale.
- La definitività del provvedimento giudiziario costituisce il presupposto rilevante per l'avvio della riscossione dell'imposta relativa all'atto giudiziario.
- In una situazione analoga bisogna controllare la data in cui il provvedimento è divenuto definitivo, gli eventuali atti interruttivi della prescrizione e la specifica modalità di registrazione dell'atto.
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