Sentenza del 21/10/2016 n. 1852 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Presupposto dell'imposta - Necessità della autonoma organizzazione per l'assoggettamento all'Irap - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP per un'attività di lavoro autonomo. In particolare, occorre stabilire se l'attività fosse svolta con un'autonoma organizzazione, desumibile dall'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio professionale oppure dall'utilizzo non occasionale di lavoro altrui capace di apportare un valore aggiunto all'attività.
La decisione
La sentenza afferma che l'autonoma organizzazione costituisce il presupposto necessario per l'assoggettamento all'IRAP del lavoro autonomo e riconosce che tale presupposto sussiste quando ricorra almeno una delle condizioni indicate: beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure impiego non occasionale di collaboratori o dipendenti idonei a incrementare la capacità produttiva dell'attività. In assenza di ulteriori dettagli, non sono indicati né le parti nominativamente né l'esito processuale concreto, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'imposta per il lavoro autonomo
Il presupposto impositivo per l'Irap per un'attività di lavoro autonomo è costituito dall'autonoma organizzazione
L'IRAP non è dovuta per il solo esercizio di un'attività professionale o autonoma: è necessario che l'attività sia autonomamente organizzata, secondo una valutazione concreta delle risorse impiegate.
Massime di principio
- Il professionista o lavoratore autonomo è soggetto a IRAP solo se la sua attività presenta un'autonoma organizzazione, non per il semplice fatto di produrre reddito da lavoro autonomo.
- L'autonoma organizzazione può essere desunta dall'impiego di beni strumentali superiori a quelli normalmente indispensabili per svolgere personalmente l'attività.
- Anche l'utilizzo non occasionale di dipendenti o collaboratori può integrare il presupposto IRAP, purché il loro apporto produca un effettivo valore aggiunto e non sia meramente marginale o esecutivo.
- La verifica deve essere concreta e riferita alle caratteristiche dell'attività, considerando quantità e qualità dei beni e del lavoro altrui impiegati.
- Dalla sola massima fornita non è possibile determinare con certezza quale parte processuale abbia formalmente vinto; l'indicazione del resistente come vincitore deriva dall'affermazione della sussistenza del presupposto IRAP.
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