Sentenza del 21/10/2016 n. 6299 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Spese di giudizio in seguito alla conciliazione - Compensazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Il giudice non ha pronunciato sulle spese di giudizio, disponendo quindi il loro assorbimento o la compensazione senza attribuzione di rimborso a una delle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia tributaria è stata definita mediante un accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 546/1992, comunicato dall'Agenzia delle Entrate con nota depositata il 12 agosto 2016. La conciliazione ha fatto venir meno l'oggetto del giudizio.
Norme richiamate
Art. 48 del D.Lgs. 546/1992
La conciliazione giudiziale consente alle parti di definire la controversia tributaria durante il processo. Una volta perfezionato l'accordo, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono una conciliazione tributaria valida e la controversia viene integralmente definita, il giudizio non prosegue nel merito e viene dichiarato estinto.
- La conciliazione può rendere superflua una decisione su chi avesse ragione nel merito: l'esito processuale dipende dall'accordo raggiunto, non da una pronuncia favorevole o sfavorevole.
- In caso di conciliazione, il giudice può non pronunciarsi sulle spese di giudizio; pertanto ciascuna parte può rimanere a carico dei propri costi, salvo diversa previsione dell'accordo o del provvedimento giudiziale.
- La comunicazione dell'intervenuta definizione della controversia consente al giudice di rilevare la cessazione della materia del contendere e chiudere il processo.
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