Sentenza del 21/10/2016 n. 1227 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Liti da riscossione - "lieve inadempimento" - art. 15-ter, D.Lgs. n. 159/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2010, emessa a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione delle somme dovute dopo un controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La prima rata, che avrebbe dovuto essere pagata entro il 5 novembre 2012, era stata versata il 9 novembre 2012, con un ritardo di quattro giorni. L'Agenzia sosteneva che tale ritardo comportasse la decadenza dalla rateazione ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997. Il giudice ha invece applicato la disciplina del "lieve inadempimento" introdotta dall'art. 15-ter del D.Lgs. n. 159/2015, ritenendo che un ritardo non superiore a sette giorni non determini la decadenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato la cartella limitatamente alla pretesa relativa all'anno d'imposta 2010, confermandola per il resto, in particolare per la parte relativa all'anno 2006 non impugnata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione e la violazione delle norme sulla rateazione e sulla riscossione. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello, ritenendo applicabile retroattivamente, secondo il principio del favor rei, la disciplina del lieve inadempimento ai processi pendenti. Il pagamento della prima rata, effettuato con quattro giorni di ritardo, rientrava nel limite dei sette giorni; le rate successive risultavano invece pagate tempestivamente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 15-ter del D.Lgs. n. 159/2015
La nozione di "lieve inadempimento" ricorre allorché il tardivo versamento della prima rata non sia superiore a sette giorni.
La norma esclude la decadenza dalla rateazione quando il ritardo nel pagamento della prima rata non supera sette giorni. La sentenza ne ha riconosciuto l'applicazione retroattiva ai processi ancora pendenti, in applicazione del principio del favor rei.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi, dal quale può derivare una comunicazione di irregolarità e la richiesta delle somme dovute.
Art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997
Il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una rata successiva entro il termine della rata seguente, comporta la decadenza dal beneficio.
La disposizione regola il pagamento delle somme risultanti dai controlli automatizzati, prevedendo termini per il pagamento, la riduzione delle sanzioni e la rateazione. La sentenza ha ritenuto che tali conseguenze debbano essere coordinate con la successiva disciplina del lieve inadempimento.
Principio del favor rei
La disciplina successiva più favorevole al contribuente può essere applicata anche a violazioni e controversie anteriori non ancora definitivamente decise, quando elimina o attenua le conseguenze sanzionatorie della condotta.
Massime di principio
- Un ritardo nel pagamento della prima rata non superiore a sette giorni, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 15-ter del D.Lgs. n. 159/2015, non comporta automaticamente la decadenza dalla rateazione.
- La disciplina del lieve inadempimento può essere invocata anche per vicende anteriori alla sua entrata in vigore quando il contenzioso è ancora pendente, in quanto norma più favorevole al contribuente.
- È necessario verificare puntualmente la data di scadenza, il primo giorno utile successivo se la scadenza cade in un giorno festivo e la data effettiva del pagamento.
- Il beneficio opera per ritardi contenuti e non esonera dal pagamento tempestivo delle rate successive: il mancato pagamento o il ritardo oltre i limiti previsti può ancora determinare la decadenza.
- Le somme o le violazioni non specificamente contestate nel ricorso possono diventare definitive e restare escluse dall'annullamento parziale della cartella.
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