Sentenza del 21/10/2016 n. 6296 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Notificazione della cartella di pagamento - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta legittima. Le norme sul servizio postale prevedono che, quando la raccomandata è spedita a fini di notifica, il procedimento si perfeziona con la consegna al domicilio del destinatario. Non sono richieste ulteriori formalità particolari, salvo che il soggetto individuato come legittimato a ricevere l'atto apponga la firma sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la notificazione della cartella di pagamento, presumibilmente ritenendola irregolare per l'assenza di specifiche formalità nella consegna tramite raccomandata ordinaria. La questione riguardava se la consegna al domicilio del destinatario fosse sufficiente a perfezionare il procedimento notificatorio e quali adempimenti dovesse osservare l'ufficiale postale.
Norme richiamate
Norme sul servizio postale in materia di raccomandata e notificazioni
La raccomandata ordinaria si considera ricevuta all'atto della consegna al domicilio del destinatario quando la spedizione avvenga a fini di notifica.
La consegna della raccomandata al domicilio del destinatario è sufficiente a perfezionare la notificazione, purché la ricezione sia documentata secondo le ordinarie modalità postali.
Art. 39 citato nella sentenza
La persona individuata come legittimata a ricevere l'atto deve apporre la propria firma sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento.
L'ufficiale postale non deve osservare formalità ulteriori rispetto all'identificazione di un soggetto legittimato alla ricezione e alla raccolta delle firme prescritte.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella di pagamento tramite raccomandata può essere valida anche senza formalità ulteriori rispetto a quelle previste dal servizio postale.
- È determinante che la raccomandata sia consegnata presso il domicilio del destinatario e che la ricezione sia attestata mediante le firme previste sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento.
- La contestazione della notifica non può fondarsi soltanto sull'assenza di formalità non richieste dalla disciplina postale; occorre dimostrare una concreta violazione delle regole sulla consegna o l'inesistenza della ricezione da parte di un soggetto legittimato.
- In situazioni analoghe, la verifica deve concentrarsi sulla documentazione postale, sull'indirizzo di consegna, sull'identità o qualifica del ricevente e sulla regolarità delle firme.
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