Cassazione Penale, Ordinanza n. 03222/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei quattro motivi, ritenendo che l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza non fosse un ricorso per cassazione, ma dovesse essere qualificata come appello. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, giudice competente a conoscere dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato non cessato lo stato di pericolosità sociale e aveva respinto la richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata. Nel merito del gravame, ha dedotto: vizio di motivazione per avere il giudice fondato il diniego su elementi remoti e non attuali, quali la gravità dei reati, i contatti epistolari con altri soggetti criminali e la mancata collaborazione con la giustizia, nonostante gli esiti favorevoli di UEPE e polizia; violazione di legge per avere attribuito rilievo negativo alla mancata collaborazione; ulteriore vizio motivazionale per non avere svolto una nuova e sostanziale verifica dell'attualità della pericolosità, limitandosi a riprendere valutazioni risalenti; omessa applicazione dei principi di proporzionalità e gradualità, poiché non sarebbe stata considerata una riduzione o attenuazione della misura in presenza di segnali positivi di mutamento della condotta.
Norme richiamate
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Attribuisce al magistrato di sorveglianza competenza sui provvedimenti in materia di misure di sicurezza.
art. 680, comma 1, cod. proc. pen.
Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza … possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore
Le ordinanze del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza sono appellabili al tribunale di sorveglianza, non ricorribili direttamente per cassazione.
Il ricorso immediato per cassazione è ammesso solo contro le sentenze; la norma è eccezionale e non è estensibile analogicamente ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza devono essere impugnati con appello al tribunale di sorveglianza, poiché il rimedio ordinario è quello previsto dall'art. 680 c.p.p.
- Il ricorso per cassazione non è esperibile avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza sulle misure di sicurezza, neppure se l'impugnazione venga presentata come ricorso per saltum, perché l'art. 569 c.p.p. consente il ricorso immediato solo contro le sentenze.
- Quando un'impugnazione viene proposta con un mezzo di gravame non previsto, la Corte può riqualificarla nel rimedio corretto e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
- La valutazione sulla revoca della misura di sicurezza richiede un giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, ma nella decisione in esame tale profilo non è stato scrutinato nel merito dalla Cassazione, che si è limitata a risolvere la questione del mezzo di impugnazione.
Come è indicizzato
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