Sentenza n. 16679/2026 - Roma, Sezione 4T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 19^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento in parte qua, 3. del Provvedimento di inquadramento prot. n. 89582 del 3 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente (doc. A); 4. della Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 4.10.2022, anch'essa impugnata in parte qua (doc. B); 5. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 6. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 7. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 1.1.2019 e, conseguentemente, 8. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 9. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Infantino Danilo l’8/11/2023: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 19^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento • del nuovo Provvedimento di inquadramento prot. n. 92319 del 18 ottobre 2023 (doc. 1), emesso nei confronti del ricorrente che ha confermato e reso definitivo quanto disposto con provvedimento di inquadramento prot. n. 89582 del 3 novembre 2022; • della Delibera del Consiglio ANAC n. 417 del 13.9.2023 (doc. 2), pubblicata sulla rete intranet dell'ANAC in data 10.10.2023, recante la decisione “di confermare e rendere definitivo, nei confronti del personale ricorrente e non ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente”, oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti ed ai pareri resi dall'Avvocatura dello Stato su richiesta dell'Amministrazione, nonché; • dei presupposti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (Provvedimento di inquadramento prot. n. 89582 del 3 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente doc. A; Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022 doc. B), oltre a tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi di parte ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 1. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 2. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 3. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 4. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti individuali di inquadramento del 3 novembre 2022 e del 18 ottobre 2023, nonché delibere ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 e n. 417 del 13 settembre 2023, che hanno collocato il dipendente al 19° livello della scala stipendiale
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il proprio primo inquadramento nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, al 19° livello della scala stipendiale, disposto in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, chiedendo l’annullamento degli atti, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento delle differenze retributive. Ha sostenuto che ANAC avrebbe applicato solo formalmente il criterio della «contiguità giuridica», mantenendo in sostanza il precedente sistema fondato sulla contiguità economica e attribuendo in modo automatico due livelli aggiuntivi, senza valutare individualmente anzianità, esperienza, professionalità, complessità delle mansioni, autonomia e responsabilità. Ha dedotto difetto di istruttoria e violazione della parità di trattamento, affermando che una corretta applicazione dei criteri avrebbe giustificato almeno il 41° livello. Con i motivi aggiunti ha impugnato la conferma definitiva dell’inquadramento adottata nel 2023. ANAC ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e ha chiesto il rigetto. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio in attesa della definizione dell’appello relativo a un’altra sentenza e del procedimento riguardante dipendenti assunti successivamente per mobilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali e in presenza di un’effettiva pregiudizialità logico-giuridica; tale nesso mancava, anche perché il diverso procedimento richiamato riguardava dipendenti assunti tramite mobilità. Ha prescisso dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem, ritenendo il ricorso manifestamente infondato sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidato. Ha quindi respinto le censure secondo cui le delibere ANAC avrebbero disatteso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022: richiamando la successiva giurisprudenza, ha ritenuto che ANAC avesse legittimamente esercitato la propria autonomia regolamentare e applicato il criterio della contiguità giuridica attraverso parametri oggettivi, tra cui l’anzianità e l’ultimo livello di inquadramento nella qualifica di provenienza, valorizzando la professionalità anche con livelli stipendiali aggiuntivi. Ha respinto anche le doglianze di difetto di istruttoria e disparità di trattamento: l’istruttoria era stata articolata e aveva coinvolto le organizzazioni sindacali; le differenze di trattamento erano giustificate dalle diverse posizioni e dalle modalità di accesso al servizio, e le allegazioni individuali di pregiudizio erano state ritenute generiche o non provate. Ricorso e motivi aggiunti respinti; spese compensate.
Norme richiamate
È noto che ai sensi dell’art. 73 cpa comma 1 bis il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una "pregiudizialità" del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è consentito in via eccezionale quando sia dimostrata la pregiudizialità del giudizio parallelo; non è sufficiente la mera pendenza di un diverso giudizio o procedimento.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 cpa) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
Il TAR richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione di una propria precedente sentenza relativa a questioni sovrapponibili e ne segue l’orientamento.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è giustificato solo in casi eccezionali e quando sussista un’effettiva pregiudizialità logico-giuridica del giudizio pendente davanti a un diverso giudice; la mera pendenza di un altro giudizio o di un procedimento amministrativo riguardante una diversa categoria di destinatari non basta.
- Nel dare attuazione a una pronuncia che richiede di valorizzare la contiguità giuridica nell’inquadramento del personale, un’autorità dotata di autonomia regolamentare può adottare parametri oggettivi, quali l’anzianità di servizio e l’ultimo livello di inquadramento nella qualifica di provenienza, senza essere tenuta a riprodurre dettagliatamente il sistema di inquadramento di un’altra amministrazione, purché i criteri siano ragionevoli e idonei a considerare l’esperienza professionale.
- Le contestazioni circa il pregiudizio derivante dall’inquadramento e la mancata valorizzazione della professionalità non possono fondarsi su allegazioni generiche: occorre indicare e comprovare in modo concreto la posizione individuale e il pregiudizio asseritamente subito.
- La diversità di trattamento tra personale già in servizio nell’ambito di una riorganizzazione e personale successivamente assunto può essere giustificata dalle differenti esperienze pregresse, qualifiche e modalità di accesso, se i criteri adottati valorizzano tali differenze in modo coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 1163/2026 - Genova, Sezione 2
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 1164/2026 - Genova, Sezione 2
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 2029/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16661/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16670/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16671/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →