Cassazione Penale, Sentenza n. 12635/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli denunciando vizio di difetto di motivazione: la Corte, secondo la difesa, non si sarebbe confrontata con le censure apposte in appello, in particolare con riferimento all'identificazione dell'imputato (contestata per mancata certezza) e al consistente intervallo temporale tra l'osservazione dell'imputato in strada e il controllo effettuato presso il luogo in cui si trovava agli arresti domiciliari. In sede di cassazione il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato sul punto della motivazione: ha confermato che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il riconoscimento dell'imputato, valorizzando la testimonianza del poliziotto e elementi di riscontro (buona illuminazione, previa conoscenza dell'imputato da parte del teste, prossimità del domicilio e disponibilità di una Vespa dello stesso tipo). Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio che il reato, commesso il 21/05/2010, si è prescritto il 07/10/2018 (tenuto conto di un periodo di sospensione di 10 mesi e 16 giorni), ossia dopo la sentenza di secondo grado del 20/02/2018; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
Norma materiale relativa al delitto per cui l'imputato era stato condannato; la Corte ha confermato l'accertamento della responsabilità in relazione a tale fattispecie
La Corte richiama il principio secondo cui, se il ricorso è inammissibile e non si forma un valido rapporto di impugnazione, è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità; tuttavia, quando la causa di estinzione interviene successivamente alla sentenza impugnata, essa può essere rilevata d'ufficio in sede di cassazione
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione e comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio
Massime di principio
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione se tale causa matura dopo la sentenza impugnata ma prima del giudicato, annullando la sentenza senza rinvio quando il reato è estinto.
- Un motivo di doglianza per difetto di motivazione richiede che la difesa indichi con precisione quali aspetti non sono stati adeguatamente affrontati: se il giudice di merito ha esplicitamente esaminato i punti critici e prodotto argomentazioni logiche e circostanziate, la censura è destinata a essere respinta.
- L'identificazione dell'imputato basata su testimonianza può essere ritenuta sufficiente se corredata da elementi di riscontro (es. buona visibilità, previa conoscenza del teste, prossimità del domicilio, corrispondenza di veicolo/mezzo osservato).
- Il calcolo dei termini di prescrizione deve tenere conto dei periodi di sospensione e di ogni evento che incida sul decorso: tali computi possono determinare la sopravvenuta estinzione del reato anche dopo decisioni di merito.
- Quando si prospetta la prescrizione come causa di estinzione, è importante documentare le date rilevanti (fatto, sospensioni, sentenze) perché la valutazione temporale è decisiva per l'eventuale declaratoria d'ufficio da parte della Corte.
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