Cassazione Penale, Sentenza n. 02251/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado su accuse di concorso in rapina aggravata (capo A), concorso in ricettazione di autovettura (capo B) e, per Sacco e Mustacciolo, rapina di un telefono (capo C). I motivi di ricorso lamentano: carenza o insufficienza della prova di identificazione della partecipazione ai fatti (presenza in auto o in banca), mancanza di prova del dolo di ricettazione (consapevolezza della provenienza delittuosa della vettura), vizi di motivazione e manifesta illogicità, e contestazioni in punto di dosimetria della pena (calcolo della pena base, aumento per continuazione, riconoscimento della recidiva qualificata). Per Mustacciolo è inoltre dedotta l'omessa motivazione circa l'applicazione dell'aumento facoltativo previsto dall'art. 63, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la manifesta infondatezza e, quindi, l'inammissibilità della maggior parte dei motivi proposti, perché consistono in richieste di rivalutazione del merito probatorio (che nelle due pronunce di merito è stata congruamente motivata) o sono generiche. Ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati per i reati contestati nella parte irrevocabile. Tuttavia ha ritenuto fondato il secondo motivo di Mustacciolo relativo all'omessa motivazione circa l'aumento ex art. 63, comma 4, c.p., annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale applicazione e rinviando per nuovo giudizio a diversa Sezione della Corte d'appello di Palermo (con l'indicazione che, se si confermerà l'aumento, deve essere esplicitata la motivazione e rispettato il limite massimo di un terzo). Ha dichiarato inammissibili gli altri ricorsi; ha condannato Musso, Sacco e Mertoli al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende; la decisione è resa con motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
Regola la rimessione degli atti e la forma di impugnazione in Cassazione; richiamata per inquadrare le impugnazioni presentate dai ricorrenti
Prevede il cumulo materiale facoltativo di più circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte richiede motivazione puntuale quando tale scelta è censurata e ricorda il limite massimo di un terzo sull'aumento complessivo
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il ricorso in Cassazione per vizio di travisamento della prova, ma solo se il ricorrente dimostra che il dato probatorio contestato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado (principio applicato per respingere ricadute meramente valutative)
Disciplina la pronuncia di inammissibilità e la condanna alle spese del procedimento per i ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato tale norma per condannare i ricorrenti alle spese e, in presenza di profili di colpa, a versamenti alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato e motivato in maniera congrua nei gradi di merito: i motivi che chiedono una rivalutazione del fatto sono generalmente inammissibili per manifesta infondatezza
- Il principio della 'doppia conforme' implica che il travisamento della prova possa essere censurato in Cassazione solo se il ricorrente dimostra che un elemento probatorio è stato introdotto o valutato per la prima volta soltanto nella motivazione del secondo grado
- Le questioni relative alla dosimetria della pena, al riconoscimento della recidiva e alla valutazione delle circostanze attenuanti sono valutazioni di merito e, se adeguatamente motivate dalla Corte d'appello, difficilmente surrogabili in sede di legittimità
- Quando il giudice applica cumulativamente più circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma 4, c.p.) e tale scelta è contestata, il giudice deve fornire una motivazione specifica e puntuale rispetto all'opzione e, se conferma l'aumento, rispettare il limite massimo previsto (un terzo)
- La presentazione di ricorsi infondati o meramente reiterativi può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende); è quindi importante formulare motivi specifici e fondati, soprattutto quando si censura la motivazione di merito
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