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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02273/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva riformato la sentenza di primo grado applicando, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., una pena concordata tra le parti pari a un anno e quattro mesi di reclusione, in luogo della precedente condanna a due anni di reclusione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione, erronea applicazione e inosservanza di legge per la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tema dei possibili motivi di proscioglimento fosse stato espressamente rinunciato in sede di accordo sull'applicazione della pena ex art. 599-bis c.p.p., con la conseguenza che la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare su tale punto. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sull'applicazione della pena comporta rinuncia alle questioni incompatibili con il patteggiamento, inclusa la deduzione di eventuali cause di proscioglimento non più devolvibili in cassazione su quel punto.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata motivazione sulle cause di proscioglimento non integra vizio quando la relativa questione sia stata espressamente rinunciata nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale base per subordinare la condanna alla Cassa delle ammende alla verifica della non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio celebrato con accordo sull'applicazione della pena, il ricorrente non può censurare in cassazione la mancata verifica di cause di proscioglimento se tale profilo sia stato espressamente rinunciato in sede di accordo.
  • Quando una questione processuale o sostanziale sia oggetto di rinuncia nell'ambito dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., il giudice dell'impugnazione non ha l'obbligo di motivare su di essa.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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