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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03577/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un debitore qualificato come consumatore aveva presentato, ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i., una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti. Il tribunale aveva rigettato la domanda; il reclamo alla corte d'appello era stato a sua volta respinto. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro la sentenza della corte territoriale. La Corte di cassazione non esamina i motivi nel merito perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza d'appello. In particolare, la decisione richiama il regime dell'art. 70, comma 8, c.c.i.i. come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, applicabile anche ai procedimenti pendenti, e l'art. 51, comma 13, c.c.i.i., che prevede la ricorribilità per cassazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d'appello. Poiché la sentenza era stata notificata il 23/1/2025 e il ricorso per cassazione solo il 27/2/2025, il ricorso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza della corte d'appello. Ha condannato il ricorrente a rifondere le spese di legittimità in favore della cassa di Ravenna, della Provincia di Lecce e dell'INPS, compensando integralmente le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, che si era limitata a una mera costituzione in giudizio. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 67 ss. c.c.i.i.

    Costituiscono il fondamento della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta in origine dal debitore.

  • art. 70, comma 8, c.c.i.i.

    Nel testo modificato dal d.lgs. n. 136/2024, applicabile anche ai procedimenti pendenti, prevede che la sentenza del tribunale che provvede sull'omologazione del piano sia impugnabile con reclamo alla corte d'appello.

  • art. 51 c.c.i.i.

    Regola l'impugnazione con reclamo alla corte d'appello e, al comma 13, stabilisce che la sentenza della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

  • art. 56, comma 4, c.c.i.i.

    Rende applicabili le modifiche del d.lgs. n. 136/2024 anche ai procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 40 c.c.i.i. e ancora pendenti alla data di entrata in vigore.

  • art. 40 c.c.i.i.

    Richiamato come norma procedurale cui si applica la disciplina transitoria delle modifiche intervenute.

  • art. 137-bis disp. att. c.p.c.

    Consente alla Corte di accedere d'ufficio agli atti del giudizio di merito per verificare la data di notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale fonte introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per individuare l'importo dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una norma processuale speciale prevede un termine breve per ricorrere per cassazione, il termine decorre dalla notificazione della sentenza impugnata e la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Le modifiche normative sopravvenute in materia di crisi d'impresa possono applicarsi anche ai procedimenti già pendenti se la disciplina transitoria lo prevede espressamente.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può rilevare d'ufficio, anche mediante accesso agli atti di merito, la data di notificazione della decisione impugnata ai fini del controllo sulla tempestività dell'impugnazione.
  • La tardività del ricorso per cassazione assorbe ogni altra censura e comporta la definizione del giudizio in rito, con regolazione delle spese secondo soccombenza e applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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