Cassazione Penale, Sentenza n. 19481/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte di appello di Torino che aveva accolto la domanda di estradizione degli USA per reati commessi dal 2009 al 2013 (associazione per delinquere, frode telematica, frode finanziaria e favoreggiamento). La difesa ha dedotto: 1) violazione del principio del ne bis in idem perché il ricorrente risulta già condannato in Svizzera con sentenza definitiva (Tribunale distrettuale di Horgen, 10/11/2020) e ha già scontato la pena; 2) violazione dei diritti fondamentali, in particolare per la ragionevole durata del processo e per la prescrizione secondo la legislazione del Nevada (interruzione con richiesta di rinvio a giudizio) e per la possibile violazione del principio di specialità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo del ne bis in idem: il principio così come posto dalla Carta di Nizza e dalle fonti europee opera nell'ambito dello spazio giuridico europeo/Unione e non estende automaticamente la sua efficacia a situazioni tra Stati terzi diversi dal Paese richiesto; la sentenza svizzera non ostava all'estradizione richiesta dagli Stati Uniti. La Corte ha inoltre verificato la completezza della documentazione, la sussistenza della doppia incriminazione e i limiti di pena e ha ritenuto infondato il motivo relativo alla violazione dei diritti fondamentali e alla prescrizione secondo il diritto dello Stato richiedente. Conseguentemente ha confermato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma procedurale sull'estradizione che va letta alla luce delle fonti sovranazionali; la Corte ne riconosce l'ambito ma limita l'applicazione del ne bis in idem alle situazioni previste dalle fonti europee e dai trattati applicabili.
Previsione che consente di valutare il divieto di estradizione in presenza di rischio di violazione di diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non sussistesse tale rischio concreto.
art. 10, 11 e 117 Cost.
Richiamate dalla difesa come fondamento costituzionale del rispetto delle obbligazioni internazionali e dei diritti fondamentali; la Corte le ha considerate nel quadro dell'analisi delle fonti sovranazionali ma ha concluso che non impedivano l'estradizione in assenza di una norma internazionale ostativa.
art. 9 della Convenzione europea di estradizione (ratificata)
"L'estradizione non sarà consentita quando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti"
La norma consente il rifiuto dell'estradizione quando il giudicato è intervenuto nella 'Parte richiesta'; la Corte ha ritenuto che la norma non osti se la sentenza definitiva proviene da Stato diverso dalla Parte richiesta nell'istruttoria di estradizione.
Carta di Nizza, art. 50
"nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge"
La Corte ha rilevato che il principio è collocato tra i diritti dell'Unione e opera nello spazio giuridico dell'UE; la sua efficacia vincolante è circoscritta all'applicazione del diritto dell'Unione (art. 51 Carta).
art. VI del Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Stati Uniti (13 ottobre 1983) e trattato integrativo/Accordo USA-UE
"l'estradizione non è concessa quando la persona richiesta è stata condannata, assolta o graziata, o ha scontato la pena inflittale dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata"
Il trattato impedisce l'estradizione quando la condanna proviene dalla Parte richiesta (ossia l'autorità che riceve la domanda); una condanna intervenuta in uno Stato terzo (qui: Svizzera) non rientra nella fattispecie ostativa alla estradizione verso gli USA.
Convenzioni e strumenti citati relativi al Consiglio d'Europa e a Schengen (art. 54 Accordo di Schengen, Protocollo 4 CEDU, Convenzione di L'Aia 1970)
Richiamati dalla difesa per estendere il ne bis in idem anche alle sentenze di Stati membri del Consiglio d'Europa; la Corte ha distinto l'ambito applicativo di tali strumenti rispetto a quello del diritto dell'Unione e ha ritenuto che non ostassero all'estradizione nel caso concreto.
V e VI Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti (richiamati dalla difesa)
Citazioni utilizzate per sostenere la tutela dei diritti dell'imputato (ne bis in idem, ragionevole durata del processo); la Corte ha valutato la normativa processuale statunitense ma ha ritenuto che non fosse dimostrato un concreto rischio di violazione dei diritti invocati tale da impedire l'estradizione.
art. 14, comma 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
Richiamato a sostegno della tutela internazionale dei diritti dell'imputato; la Corte ha preso atto della norma ma non ne ha riconosciuto applicabilità ostativa all'estradizione sulla base degli elementi forniti.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem può impedire l'estradizione solo se la precedente condanna o assoluzione è stata pronunciata dalla stessa 'Parte richiesta' prevista dal trattato o rientra nel campo di applicazione delle garanzie dell'Unione Europea; una sentenza intervenuta in uno Stato terzo (anche se membro del Consiglio d'Europa come la Svizzera) non blocca automaticamente una richiesta di estradizione avanzata da un altro Stato.
- Occorre distinguere lo spazio giuridico dell'Unione Europea (dove operano Carta di Nizza, art. 50 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia) dallo spazio più ampio del Consiglio d'Europa: le tutele europee dell'UE non si estendono automaticamente a tutte le relazioni tra Stati non membri dell'UE.
- Nei procedimenti di estradizione il giudice verifica la completezza della documentazione, la doppia incriminazione e il rispetto dei limiti di pena; solo la dimostrazione di un concreto rischio di violazione dei diritti fondamentali (es. processo palesemente irragionevole, mancanza di garanzie essenziali) può impedire l'estradizione.
- La valutazione circa la prescrizione e la "ragionevole durata" va fatta sulla base della normativa e delle prassi dello Stato richiedente: la semplice anomalia temporale dei fatti non è sufficiente se la legge dello Stato richiedente prevede meccanismi (es. interruzione della prescrizione) e non ricorre un rischio concreto di travisamento processuale.
- Il principio di specialità e la tutela contro nuovi procedimenti per fatti già giudicati devono essere valutati case by case e possono essere neutralizzati dalla rinuncia esplicita allo specialità o da altre garanzie concordate; la mera preoccupazione teorica di violazione non basta.
- In presenza di una precedente sentenza straniera è fondamentale acquisire documentazione chiara sul contenuto del giudicato (fatti, identità, termini della pena) per valutare la sovrapposizione con la richiesta di estradizione.
- Prima di decidere su un'istanza cautelare o sull'estradizione, il giudice può richiedere informazioni integrative allo Stato richiedente per accertare l'identità delle condotte e l'esistenza di eventuali ostacoli giuridici all'estradizione.
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