Cassazione Penale, Ordinanza n. 00911/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondati o non consentiti tutti i motivi proposti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Udine che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a una condotta contestata quale soggetto legato a società operanti su un fondo in locazione. I motivi di ricorso riguardavano: 1) la perdita della qualità di legale rappresentante di AK & Partners S.r.l., deducendo che ciò escludesse la riferibilità della condotta; 2) e 5) vizi di motivazione; 3) il difetto di rituale querela; 4) la violazione dell'art. 521 c.p.p. per asserita difformità tra accusa e sentenza. La Corte ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di doglianze già respinte in appello; ha dichiarato non consentiti i motivi di motivazione nel tipo di procedimento; ha escluso il vizio di querela perché l'istanza di punizione individuava chiaramente il ricorrente come destinatario; ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ritenendo che non vi fosse assoluta e reale difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.
Norme richiamate
art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000
Nel procedimento disciplinato dal d.lgs. n. 274 del 2000 non sono consentiti motivi di ricorso che si risolvano in censure di motivazione nei termini dedotti dal ricorrente.
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si configura solo in presenza di assoluta e reale difformità tra contestazione e decisione, tale da impedire di individuare un nucleo comune del fatto e da compromettere il diritto di difesa.
Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617
Richiamata a sostegno del criterio secondo cui la violazione dell'art. 521 c.p.p. richiede eterogeneità e incompatibilità tra fatto contestato e fatto ritenuto.
Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477
Richiamata per ribadire i presupposti della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955
Richiamata per il medesimo principio sulla necessaria difformità sostanziale tra accusa e decisione ai fini della nullità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso decisione emessa nel procedimento ex d.lgs. 274 del 2000 non sono ammissibili censure che si risolvano in meri vizi di motivazione quando la legge processuale speciale li esclude.
- La contestazione del difetto di querela è infondata quando dall'atto risulti chiaramente individuato il destinatario dell'istanza di punizione, anche se non vi sia coincidenza con una specifica carica formale.
- La violazione dell'art. 521 c.p.p. sussiste solo se tra fatto contestato e fatto ritenuto vi è una difformità assoluta e reale, tale da introdurre un fatto eterogeneo e incompatibile rispetto all'imputazione e da pregiudicare concretamente il diritto di difesa.
- La mera riproposizione in cassazione di doglianze già disattese in appello non integra un valido motivo di ricorso, se la motivazione del giudice di merito ha già risposto, anche implicitamente, ai rilievi difensivi.
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